E’ legge il divieto di pignorare animali domestici

La legge per tutti. Con l’entrata in vigore della Legge 28/12/2015 n. 221, nota anche come Collegato Ambientale alla legge di Stabilità 2016, è stato modificato l’art. 514 del c.p.c. con previsione di assoluta impignorabilità “degli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali” nonché “gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.

Prima della entrata in vigore di tale legge si era formato un ampio dibattito tra i giuristi, divisi tra chi riteneva che gli animali domestici non potessero essere assimilati, per il loro superiore valore affettivo, a beni mobili- e quindi non fossero oggetto di pignoramento – e chi, invece, riteneva che lo fossero in quanto, comunque, espressione di un controvalore economico.

Una tesi intermedia sosteneva, invece, che potessero essere pignorati solo gli animali suscettibili di valutazione economica, ad esclusione di quelli che rivestono un valore affettivo.

Il legislatore, con l’approvazione del Collegato Ambientale, ha proprio accolto tale ultima tesi inserendo fra i beni mobili assolutamente impignorabili, tutti gli animali d’affezione o da compagnia o utilizzati per scopi terapeutici o di assistenza, ad esclusione di quelli utilizzati per fini produttivi, alimentari o commerciali.

La nuova norma prende, pertanto, in considerazione tutti quegli animali con cui il debitore ha instaurato un vero e proprio rapporto di affezione, per via della stabile convivenza nella propria residenza o dimora, nonché tutti quegli animali utilizzati a scopi curativi, ad esempio nella pet therapy o per la guida delle persone affetta da cecità.

Restano, invece, esclusi, per espressa previsione normativa, gli animali da allevamento mantenuti al solo scopo riproduttivo per soddisfare esigenze commerciali od alimentari.

Per concludere, se da un lato, con l’entrata vigore di tale Legge il nostro Paese si rende, finalmente, esecutore delle disposizioni del Trattato di Lisbona che riconoscono gli animali come essere senzienti, dall’altro lato, nel nostro sistema legale non si è ancora, però, giunti ad attribuire agli animali una soggettività giuridica piena.

L’auspicio è, pertanto, che il legislatore non solo prosegua sulla strada della legislazione protezionistica – iniziata nel 2004 con l’introduzione nel Codice Penale di reati volti a punire chi uccide e/o maltratta gli animali- ma, giunga anche ad inserire nella nostra Costituzione uno specifico articolo dedicato alla dignità di tutti gli animali, come interesse e valore primario da tutelare nell’ambito della nostra collettività.

Avv. Barbara Ponzi

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