Omicidio stradale e lesioni personali stradali: tutte le novità

La legge per tutti. In Italia ogni anno vi sono oltre centottantamila incidenti stradali con lesioni a persone, di cui tremila mortali e duecentosessantamila con feriti gravi.

In tale contesto, pertanto, l’approvazione del Disegno di Legge relativo all’ “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”, non può che rappresentare un passo fondamentale nella tutela degli utenti della strada solo se si pensa che prima della introduzione di tale disposizione la maggior parte degli investimenti si risolvevano  con pene minime, multe e patteggiamenti.

Con l’approvazione del suindicato Disegno di Legge il reato di omicidio stradale diviene un reato a sé stante graduato in tre differenti varianti mentre, per il reato di lesioni personali stradali vengono inasperiate le pene ed introdotte nuove ipotesi di configurazione del delitto.

In particolare sia nel caso di reato di  omicidio stradale che di lesioni personali stradali procurato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale sarà prevista, per il primo delitto,  una pena detentiva da due a sette anni e, per il secondo delitto,  la reclusione da tre mesi ad un anno nel caso di lesioni  gravi  ( quando la malattia o l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni supera i 40 giorni o se si configura alcuna delle circostanze aggravanti previste dalla legge) e da uno a tre anni nel caso di lesioni gravissime (quando la malattia o l’incapacità è certamente o probabilmente insanabile o se si configura alcuna altra delle circostanze aggravanti).

Pene estremante più severe sono, invece, previste per chi si pone alla guida in stato di ebbrezza grave, vale a dire con un tasso alcolemico oltre 1,5 g/l, o sotto effetto di droghe, o di alterazione psico- fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, cagioni per colpa la morte di una persona.

In tali ipotesi, infatti, nel caso di omicidio stradale sarà irrogata la pena della reclusione da otto a dodici anni mentre, nel caso di lesioni personali gravi sarà prevista la detenzione da tre a cinque anni o da quattro a sette anni per lesioni gravissime.

Nel caso, invece, il colpevole si metta alla guida con un tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure, tenga una condotta di guida particolarmente pericolosa per eccesso di velocità, per aver attraversato una intersezione con il semaforo rosso, per aver circolato contromano, per aver invertito la marcia in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o per aver sorpassato un altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, nel  caso di omicidio, oppure con la reclusione  da un anno e sei mesi a tre anni nel caso di lesioni gravi e da due a quattro anni per quelle gravissime.

Sono, inoltre, previste aggravanti se il conducente si dà alla fuga dopo l’incidente, ovvero cagiona la morte o la lesione di più persone, oppure si mette alla guida senza patente, o con patente sospesa o revocata, oppure conduce un veicolo privo di assicurazione obbligatoria.

Infine il nuovo impianto normativo oltre alla sanzione accessoria della revoca automatica della patente di guida in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali prevede anche l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nelle ipotesi più gravi di omicidio stradale vale quello commesso sotto l’effetto di alcol o droga.

Avv. Barbara Ponzi

lombatti_mar24