Investimento pedone: quali responsabilità del conducente?

La legge per tuttiUna situazione, purtroppo, molto frequente è quella che vede un pedone coinvolto in un sinistro stradale in quanto urtato o travolto da un automezzo.

Il regime risarcitorio applicabile a tale tipo di sinistro non è rappresentato dal cd. indennizzo diretto previsto dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private ma, invece, da quello di cui al primo comma dell’art. 2054 del codice civile in forza della quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

Nel caso di investimento di un pedone il legislatore pone, pertanto, a carico del conducente una responsabilità diretta fondata su una presunzione relativa di colpa nel senso che il conducente per andare esente da responsabilità deve dimostrare, oltre al rispetto delle norme del codice della strada e delle regole di comune prudenza, anche l’imprevedibilità del comportamento del pedone e l’impossibilità, da parte sua, di evitare l’investimento, anche attuando una manovra di emergenza.

Dal canto suo la giurisprudenza (Cass. Sent. n. 33207/2013 e sent, n. 24171 del 04/06/2013) impone a ciascun automobilista il dovere di controllare costantemente la carreggiata e le condizioni del veicolo in rapporto alla natura della strada e del traffico, nonché di prevedere le eventuali imprudenze e trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui. Ne consegue che il conducente di un veicolo deve essere considerato responsabile e, quindi, tenuto al risarcimento dei danni, nel caso di investimento di un pedone che attraversi le strisce di corsa in quanto il footing non rappresenta una causa che rende oggettivamente impossibile l’avvistamento del pedone (Cass. 51191/2015), oppure nel caso di investimento di un pedone che attraversi la strada fuori dalle strisce pedonali o una carreggiata senza strisce pedonali in quanto l’automobilista deve sempre prefigurarsi la possibilità che qualcuno attraversi egualmente la carreggiata e, perciò, deve tenere una condotta di guida tale da consentire l’arresto del mezzo ove ve ne fosse necessità. (Tribunale di Milano sent. n. 4841/15 e Cass. sent. n. 24171 del 4.06.2013).

Non sussiste, invece, alcuna responsabilità del conducente nella causazione dell’evento dannoso nel caso in cui il pedone, nell’atto di attraversare la strada in un puto privo di strisce pedonali ometta di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungono iniziando distrattamente l’attraversamento (Cass. sent. n. 3542 del 13.02.2013), oppure attraversi, di notte, in una zona poco illuminata, una strada a scorrimento veloce e fuori dalle strisce pedonali (Cass. ord. n. 23519/15 del 17.11.2015), oppure fuori dei centri abitati non circoli in senso opposto a quello di marcia dei veicoli, in caso di carreggiata a due sensi di marcia o nel caso di carreggiata a senso unico di circolazione, non proceda sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli. (Giudice di Pace di Pisa sentenza del 18/01/2016).

Avv. Barbara Ponzi

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