L’infortunio in bicicletta per recarsi al lavoro è indennizzabile

La legge per tutti. Con l’entrata in vigore della Legge n. 221/2015, nota anche come Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità, cambiano le regole relative alle condizioni in presenza delle quali è possibile ottenere l’indennizzo da parte dell’Inail nel caso di infortunio accorso a chi si reca al lavoro utilizzando la biciletta.

In particolare la disposizione normativa sopra citata sancisce  espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio occorso al lavoratore a bordo di un velocipede deve essere sempre ammesso all’indennizzo previdenziale.

In altri termini, a differenza di quanto avviene per l’automobile e altri veicoli a motore, solo per la bicicletta si configura sempre il cosiddetto infortunio in itinere, senza necessità da parte dell’Inail di espletare una istruttoria in merito alla necessità dell’uso del mezzo privato.

Come è noto l’infortunio in itinere comprende gli infortuni accorsi la lavoratore: –  durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; –  durante il normale tragitto che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; – durante il normale tratto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale; –  durante la deviazione al normale percorso casa- lavoro resa necessaria per accompagnare i figli a scuola.

Prima dell’entrata in vigore del Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità l’infortunio in itinere per chi si recava al lavoro in biciletta veniva riconosciuto solo nel caso in cui l’incidente si fosse verificato su pista ciclabile o zona interdetta al traffico, mentre nel caso in cui si fosse verificato su una strada aperta al traffico di veicoli a motore l’indennizzo veniva ammesso solo se l’utilizzo della bicicletta era risultato necessitato per esempio, assenza di mezzi pubblici o per eccessiva distanza tra casa e lavoro tale da non poter essere ragionevolmente percorsa a piedi.

D’ora in poi, invece, la valutazione sulla stretta necessità dell’uso del velocipede diviene superflua anche se ovviamente l’Inail, come confermato nella sua Circolare n. 14 del 25 marzo 2016, richiede, in ogni caso, la dimostrazione che il sinistro si sia verificato nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro oppure in una delle altre ipotesi che integrano l’infortunio in itinere.

Anche nel caso di uso della bicicletta deve essere, pertanto, rispettato il principio del “normale percorso” nel senso che l’infortunio può essere indennizzato solo se accorso al lavoratore durante  l’itinerario dal lui normalmente affrontato, anche se diverso da quello oggettivamente più breve, per far fronte ad esigenze e finalità lavorative, e, ovviamente, in orari confacenti con quelli lavorativi in modo tale che il lavoratore non abbia possibilità di una scelta diversa, né in ordine al tragitto, né in ordine all’orario. 

L’Istituto Previdenziale rimarca, infine, come da un lato l’indennizzo non sia dovuto nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate, e dall’altro lato come la colpa del lavoratore non assuma rilevanza ai fini della reintegra salvo che si tratti di comportamenti abnormi, come nel caso di infortuni causati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Avv. Barbara Ponzi

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