La Legge “Dopo di noi”: prospettive applicative

La legge per tutti. Il 14 giugno scorso  la Camera dei Deputati ha finalmente approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno”.

Tale provvedimento, noto anche come Legge “Dopo di noi” è volto a favorire, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità grave, vale a dire di tutte quelle persone che a causa di “minorazione, singola o plurima” necessitano di “un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.”.

In particolare tale legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione -alternative alla istituzionalizzazione-  in favore di persone con una disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.  In tal senso, tali misure, proprio in vista del venir meno del sostegno familiare, prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile già durante l’esistenza in vita dei genitori con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà e dei desideri delle persone con disabilità grave.

La rivoluzione di tale provvedimento consistente, infatti, nel riconoscere alla persona disabile sia la possibilità di scegliere come vivere e con chi vivere dopo la morte dei propri cari, e soprattutto la possibilità di optare per interventi innovativi di residenzialità che,  attuati attraverso il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, consentiranno la creazione di strutture alloggiative di tipo familiare o riproduttive delle condizioni abitative e relazionali della casa famiglia e saranno, in ogni caso, volti ad evitare l’isolamento della persona disabile, ad   accrescerne la consapevolezza e a  svilupparne le competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Dall’altro lato, tale legge agevola le erogazioni di soggetti privati, la stipula di polizze assicurative, la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, nonché di fondi speciali in favore dei soggetti con disabilità grave.

Si tratta, nello specifico, di forme di protezione legale che consentiranno la destinazione di alcuni beni da parte del disponente ad un soggetto di fiducia, che potrà essere anche una organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante prevalentemente nel settore della beneficienza, il quale dovrà amministrarli a vantaggio del beneficiario- persone con disabilità- attenendosi alle indicazioni fornite dal disponente.

Infine i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione ovvero destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave potranno usufruire di agevolazioni fiscali, come l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e il pagamento della imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti e tale finalità sia espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.

Studio legale Avv. Barbara Ponzi

Mail: barbara.ponzi@gmail.com

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