Discriminati gli insegnanti di religione, interrogazione di Pagliari, Maestri e Romanini

Non ci sarà più alcun esonero (o semiesonero) dall’insegnamento per i collaboratori vicari (o primo collaboratore) del dirigente scolastico qualora questi siano insegnanti di religione. Una novità introdotta dalla legge di stabilità 2015, che esclude di fatto da questo ruolo gli stessi insegnanti, come evidenziato in una interrogazione depositata dal Senatore Giorgio Pagliari e dai deputati Patrizia Maestri e Giuseppe Romanini.

“La Legge n. 107 al comma 83, assegna al dirigente scolastico la possibilità di individuare i propri collaboratori entro il limite del 10 per cento dell’organico dell’autonomia, di cui fanno parte anche gli insegnanti di religione cattolica – scrivono gli interroganti – Il comma 7 della medesima Legge ha previsto l’assegnazione del contingente di potenziamento dell’offerta formativa destinato alle attività finalizzate a migliorare l’organizzazione delle scuole, in una modalità a causa della quale, in relazione alla funzione di collaboratore vicario, non è possibile che si possa presentare tale opportunità per gli insegnanti di religione cattolica, identificando in modo puntuale la causa di ciò nella assenza di un piano di potenziamento dell’offerta formativa per tale materia”.

Ad oggi risultano dunque distaccati dall’insegnamento docenti di tutte le discipline sostituiti nelle loro classi dai colleghi facenti parte dell’organico dell’autonomia grazie alla suddetta risorsa del potenziamento, una regola però che, come evidenziato, non vale per gli insegnanti di religione. “Pur non esistendo una norma positiva tendente alla esclusione di detti docenti, essi tuttavia risultano tutt’ora discriminati di fatto, limitando nel contempo la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di esercitare la loro legittima potestà fiduciaria nell’assegnare ad essi la funzione vicaria entro al quota del 10% prevista dalla legge” concludono i parlamentari.

Gli stessi chiedono quali misure intenda adottare il Governo per “ristabilire la possibilità di sostituire i docenti di religione individuati come vicari, con supplenti approvati dall’autorità ecclesiastica autorizzando di conseguenza la copertura dei costi derivanti mediante il capitolo di spesa già esistente relativo alle attività alternative e alle supplenze relative all’insegnamento della religione cattolica”.

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