La responsabilità della società sportiva per danni subiti da uno spettatore

La legge per tutti.  L’articolo odierno prende spunto da una decisione di qualche anno fa della Corte di Cassazione (sentenza n. 26901 del 19 dicembre 2014) con la quale i Giudici, chiamati a pronunciarsi su di un caso di danno occorso ad una spettatrice colpita al viso, durante una partita di calcio di serie A, da un moschettone da trekking lanciato da un “anello” dello stadio superiore a quello in cui lei sedeva, hanno ricostruito i profili di responsabilità delle società sportive per danni cagionati agli spettatori nel corso di manifestazioni sportive, nella loro duplice qualità di organizzatori delle medesime e di gestori degli impianti ove tali manifestazioni si svolgono.

In particolare, i Giudici della Suprema Corte, in relazione alla responsabilità extracontrattuale delle società sportive, hanno escluso che le stesse possono essere chiamate a rispondere sia ai sensi dell’art. 2043 del c.c., che punisce ogni fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto, sia ai sensi dell’art. 2051 del c.c. che punisce, salva la prova del caso fortuito o del fatto del terzo, chiunque ha un rapporto di custodia con il bene che ha provocato il danno.

Ebbene, sotto il primo profilo la sentenza n. 26901/14, ha stabilito che chi subisce un danno mentre assiste ad un evento sportivo non può chiedere il risarcimento alla società, ai sensi dell’art. 2043 del c.c., ogni qual volta in cui, come nel caso esaminato, ci si trova in presenza di un evento non controllabile, a fronte delle migliaia di spettatori che assistono alla partita e la natura dell’oggetto potenzialmente contundente è tale per cui lo stesso è facilmente occultabile e, quindi, la sua pericolosità non valutabile ex ante.

Ne consegue che solo in assenza dei suindicati elementi potrà essere invocata una responsabilità per colpa della società sportiva.

Sotto il secondo profilo, gli Ermellini affermano, inoltre, che non si possa neppure parlare di responsabilità per omessa “custodia” ex art. 2051 c.c.: ogni volta in cui, infatti, il danno non dipende dal bene custodito (impianto sportivo), né dall’uso che ne è fatto dal custode, bensì dal comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale l’impianto sportivo rappresenta esclusivamente il contesto nell’ambito del quale matura la sua condotta illecita, la società non può essere, in alcun modo, chiamata a rispondere dei danni subiti dallo spettatore.

In realtà, secondo la Suprema Corte, nel caso di danni subiti da uno spettatore, la responsabilità di una società sportiva, quale organizzatore dell’evento, trova la sua ragione d’essere nell’art. 2050 del c.c. che punisce, salva la prova dell’adozione di misure idonee ad evitare il danno, chiunque provoca pregiudizi nello svolgimento di una attività qualificabile come pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati.

Ma l’organizzazione di eventi sportivi è effettivamente una attività pericolosa?

Secondo la giurisprudenza, considerato che nella fase attuativa della organizzazione, devono essere rispettate sia norme di ordine pubblico, sia norme relative all’idoneità e sicurezza dei luoghi, sia norme di comune prudenza, l’organizzazione di un evento sportivo rientra sicuramente nel novero delle attività pericolose ex articolo 2050 del c.c., presentando un grado di potenzialità offensiva superiore alla media.

Ne consegue che se l’evento dannoso subito dallo spettatore è riconducibile alla mancata adozione da parte della società/organizzatrice dell’evento sportivo di tutte le misure poste a tutela della incolumità dei terzi, la stessa non potrà che rispondere di tali danni.

Infine, la Corte di Cassazione, con la medesima sentenza in commento, stabilisce, altresì, che del danno cagionato allo spettatore di un evento sportivo, derivante da lancio di oggetti pericolosi da parte di altri spettatori, la società organizzatrice dell’evento, rispondo non solo a titolo extracontrattuale, ma anche a titolo contrattuale in virtù del cd. contratto di “spettacolo” stipulato (mediante l’acquisto del biglietto) tra organizzatore e spettatore, che determina, quale obbligo accessorio, quello di garantire la sicurezza di quest’ultimo.

A tal proposito, la Suprema Corte con una affermazione alquanto precisa e perentoria, chiarisce che l’organizzatore sportivo è tenuto ad attribuire al pubblico – quale corrispettivo del biglietto d’ingresso – non solo il diritto ad assistere alla competizione sportiva, ma anche “la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale”, adottando tutte quelle misure idonee a prevenire violenze e vandalismi, eventi definiti dagli stessi Giudici come “assai frequenti e prevedibili” nel corso delle manifestazioni sportive.

Per concludere, la sentenza in commento non solo contribuisce a fare chiarezza in merito a quelli che sono i profili di responsabilità dell’organizzatore sportivo nell’ipotesi di danni cagionati agli spettatori, ma fornisce, altresì, ai danneggiati gli strumenti per l’addebito alla società sportiva di una responsabilità sia a titolo contrattuale, sia a titolo extracontrattuale.

Studio legale Avv. Barbara Ponzi

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