Il bullismo e le sue conseguenze legali

La legge per tutti. Il bullismo è un fenomeno sociale molto eterogeneo e, purtroppo in costante aumento che non riguarda solo il mondo della scuola ma, che può nascere anche in contesti diversi e riguardare anche la cd. realtà virtuale e i vari social network che la compongono.

Nonostante gli atti di bullismo si concretino in aggressioni fisiche oltre che in vessazioni psicologiche il nostro ordinamento giuridico non prevede un reato ad hoc reprimendo il fenomeno attraverso il richiamo ad altre fattispecie criminose e riconoscendo alla vittima la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni.

In ordine alle conseguenze che possono derivare dal compimento di atti di bullismo è opportuno compiere la seguente distinzione: la vittima potrà procedere direttamente contro l’autore dei atti di bullismo per il risarcimento dei danni solo se lo stesso ha raggiunto la maggiore età, nonché penalmente solo se lo stesso ha compiuto gli anni quattrodici.

Nel caso, invece, cui l’autore degli atti di bullismo non abbia compiuto gli anni diciotto, la vittima potrà agire per il risarcimento del danno solo contro i genitori del responsabile e contro la scuola, mentre non potrà agire penalmente posto che la responsabilità penale è sempre personale ed il minore diventa imputabile solo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età.

In particolare, la scuola deve essere considerata responsabile ogni qualvolta in cui non abbia attuato tutte le misure preventive di vigilanza e di sorveglianza necessarie ad evitare fenomeni di bullismo misure che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza, devono essere fatte osservare anche all’interno dello scuola bus, durante l’entrata e l’uscita dall’istituto scolastico, durante la ricreazione e durante gli spostamenti da una classe all’altra.

Più complesso è, invece, il discorso relativo alla responsabilità dei genitori che vengono chiamati a rispondere ogni qual volta in cui non riescano a dimostrare di aver fornito al minore una corretta ed adeguata educazione.

I genitori rispondo, quindi, a titolo di culpa in educando (art. 2048 c.c.) che, secondo parte della giurisprudenza, può evincersi anche dalle modalità degli stessi episodi di bullismo.

Recentemente, ad esempio, il Tribunale di Alessandria (sent. n. 439/2016) chiamato a pronunciarsi sulla condotta di un minore che aveva registrato e diffuso fra i compagni di scuola un video in cui lo stesso imbavagliava, picchiava e derideva un suo coetaneo, ha riconosciuto la responsabilità dei genitori motivando che l’inadeguatezza dell’educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, era emersa dallo stesso fatto illecito perpetrato le cui modalità avevano manifestano un grado di maturità ed educazione fortemente carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori.

Preme, infine, ricordare una importante sentenza della Corte Cassazione (sentenza n. 20192 del 25/09/2014) con la quale i giudici hanno stabilito che se all’episodio criminoso partecipano più soggetti, gli stessi sono tutti responsabili in egual misura senza differenze fra quelli che hanno avuto un ruolo di primario e quelli che hanno posto in essere atti strumentali e marginali.

In tal caso, inoltre, il danneggiato ha possibilità di chiedere l’integrale risarcimento dei danni anche a uno solo degli autori degli atti di bullismo senza l’onere di dover fornire la prova delle rispettive responsabilità.

Studio legale Avv. Barbara Ponzi

E-mail: barbara.ponzi@gmail.com

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