Danno alla salute da errore medico: come difendersi?

Nonostante la salute venga riconosciuta e tutelata dalla fonte più importante dell’ordinamento italiano, la Costituzione, che all’articolo 32, recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività..”, i casi di malasanità occupano di sovente le pagine di cronaca dei giornali e dei telegiornali.

In questo contesto, quindi, risulta indispensabile informarsi, capire quali sono gli strumenti che tutelano le vittime di malpractice medica ed al fine di intraprendere le azioni più opportune, muoversi correttamente. Ebbene, anzitutto, è fondamentale recuperare la cartella clinica, inoltrandone la richiesta alla Struttura Sanitaria, che in virtù delle modifiche apportate dalla cosiddetta Legge Gelli-Bianco, dovrà, salvo ulteriori integrazioni, consegnarla entro 7 giorni. Occorrerà poi ricostruire la vicenda clinica del paziente cercando le copie di tutti gli ulteriori accertamenti eseguiti, sia precedentemente, che successivamente al trattamento che ha cagionato il danno, nonché recuperare copia di tutte le spese sostenute. Al fine poi di valutare e configurare l’esistenza di una responsabilità medica occorrerà procedere alla valutazione medico legale del caso, ove, a seguito dell’esame della documentazione e della visita del paziente, verrà redatta la perizia, ovverosia il documento che preciserà la responsabilità configurabile nel caso concreto, nonché le voci di danno che consentiranno di quantificare la richiesta risarcitoria.

Sarà, pertanto, solo dopo aver ricevuto un riscontro in termini positivi dal medico legale che sarà opportuno formulare la contestazione e la richiesta di risarcimento del danno e che preliminarmente verrà formulata in via stragiudiziale. In seguito, invece, all’infruttuoso esperimento della definizione bonaria della vertenza, dovrà essere intrapresa un’azione di natura civile e/o di natura penale ed in tal senso, è opportuno precisare che il termine per l’eventuale denuncia penale è di 3 mesi – che decorrono dalla scoperta dell’evento dannoso – mentre il termine per l’azione civile, è di 10 anni se si è nell’ambito della responsabilità contrattuale e di 5 anni se, invece, si è nell’ambito della responsabilità extracontrattuale; la già citata Legge Gelli-Bianco indica: come contrattuale la responsabilità della Struttura Sanitaria e come extracontrattuale quella del Medico, fatto salvo il caso in cui anche nei confronti di quest’ultimo sia configurabile una responsabilità contrattuale.

Brevemente si accenna, infine, alla necessità, introdotta dalla nuova Legge, di esperire, preliminarmente all’esercizio dell’azione civile, un tentativo obbligatorio di conciliazione od in alternativa di ricorrere alla consulenza tecnica preventiva e ciò per agevolare il cittadino che in questo modo ha la possibilità di tentare di definire la vertenza in tempi rapidi ed affrontando costi minori rispetto a quelli di una causa civile. Come si evince, dunque, dalle brevi indicazioni sopra-riportate, non è facile districarsi in situazioni come queste ed è per tali ragioni che Federconsumatori si è attivata per stare al fianco dei cittadini, offrendo la propria consulenza e creando una rete di collaborazioni che consentono di indirizzare la vittima di una malpractice medica verso l’azione più opportuna.

Avv Monica Cirrone, consulente Federconsumatori Parma

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