Appropriazione indebita e autoriciclaggio: interdetto dalla professione un amministratore di condominio

I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Parma hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura interdittiva di esercitare l’attività di amministratore di condominio nei confronti di una professionista di Parma, S.S. di anni 46, emessa dal Giudice delle Indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Parma, per i reati di appropriazione indebita ed autoriciclaggio.

L’attività di esecuzione del provvedimento costituisce l’esito di una complessa attività di indagine, svolta dalle Fiamme Gialle, nel corso della quale è stata accertata, dal 2014 al 2018, la sistematica attività di appropriazione di ingenti somme, quantificate in quasi 400.000 euro, nei confronti di numerosi condomìni della città ducale.

Complessivamente, a S.S. sono stati contestati diciotto capi di imputazione per singoli episodi di appropriazione indebita ed un capo di imputazione per autoriciclaggio.

Le indagini sono scaturite dalle numerose denunce presentate all’Autorità Giudiziaria da alcuni abitanti di condomìni di Parma e provincia i quali, nonostante avessero delegato alla professionista le incombenze della gestione e versato con regolarità gli importi relativi alle spese comuni, avevano rilevato che diversi fornitori non erano stati regolarmente pagati per le loro prestazioni, causando in tal modo un’ingente situazione debitoria. In taluni casi, si era anche verificata l’interruzione delle utenze in favore del condominio.

La vastità del fenomeno, emersa progressivamente e resa evidente dal consistente numero di querele presentate, ha comportato l’esecuzione, da parte della Procura della Repubblica e delle Fiamme Gialle, di un’attività investigativa univoca e coordinata, sviluppata mediante esami testimoniali ed accertamenti bancari finalizzati a riscontrare le molteplici criticità segnalate.

Dalla complessiva attività di indagine, sono emerse movimentazioni dei conti correnti non dovute né giustificate, effettuate dall’amministratore mediante numerosi prelievi di denaro contante, emissioni di assegni e bonifici bancari a favore suo o di prossimi congiunti, utilizzando causali prive di fondamento e sconosciute ai condòmini, quali “rimborso anticipo amministratore”, “rimborso dipendente per IREN”, “rimborso acquisto pianta nascita bambino”, etc…

In un caso, ad esempio, l’amministratrice provvedeva a prelevare dal conto corrente di un condominio, mediante bonifici, circa 2.000 euro, per poi versarli sul conto corrente di altri condomini non legati da nessun tipo di rapporto con il primo, ma sempre da lei amministrati.

Inoltre, in un altro caso, nell’arco di due anni, l’amministratrice ha effettuato prelievi, mediante sportello bancomat, pari a circa 9.000 euro dal conto corrente di un condominio da lei gestito, senza ricevere alcuna autorizzazione da parte dei condòmini, né tanto meno aver mai giustificato tali operazioni.

In alcuni casi, i condòmini erano addirittura ignari del fatto che il loro condominio avesse plurimi conti correnti accesi.

Tutte le movimentazioni di denaro contestate sono risultate essere di gran lunga superiori all’importo di spettanza per S.S., quale compenso per la gestione di ogni condominio.

Revocata dall’incarico per giusta causa da parte delle assemblee condominiali interessate, la professionista non aveva provveduto a consegnare ai nuovi amministratori subentranti la documentazione sino a quel momento custodita, non ottemperando così a precise disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, pronunciatasi all’esito dei numerosi procedimenti civili instaurati.

L’analisi dei flussi finanziari ha consentito di ricostruire il quantum distratto dall’amministratrice in danno dei condòmini, nonché di accertare il reimpiego, nella a propria attività imprenditoriale, di una quota parte delle somme distratte. In particolare, dagli accertamenti bancari è emerso come S.S. abbia utilizzato circa 50.000 euro, facenti parte delle somme indebitamente sottratte ai condomìni, per costituire e finanziare una società a responsabilità limitata, avente per oggetto l’esercizio in forma imprenditoriale dell’amministrazione di condomini, nonchè per l’acquisto di beni immobili intestati alla stessa società.

La condotta posta in essere da S.S. si inquadra come appropriazione indebita aggravata in quanto svolta nell’ambito di una prestazione d’opera. Tale reato, modificato dal D.Lgs. 36/2018, è adesso perseguibile a querela di parte e, nel caso di specie, la querela deve essere presentata dall’assemblea condominiale che delibera in tal senso.

L’attività di reimpiego dei proventi nella propria attività imprenditoriale, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ha invece configurato il reato di autoriciclaggio previsto e punito dall’art.648 ter 1 del Codice Penale.

Per le motivazioni sopra menzionate, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha emesso, nei confronti dell’indagata, la misura cautelare dell’interdizione ad esercitare l’attività di amministrazione di condomini sia in forma di lavoro autonomo che di impresa.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D’Avino

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