La debolissima risposta di Enia fuga i dubbi: inceneritore illegittimo

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22/06/2010
h.16.30

Se c’era qualche dubbio sulla legittimità o meno dell’affidamento ad Enia della costruzione dell’inceneritore di Ugozzolo, la debolissima risposta dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’azienda alla tesi Avv. Pietro De Angelis ha sgombrato il campo da ogni ambiguità.
Immaginando che questa questione della liceità giuridica dell’inceneritore sarà molto dibattuta nelle prossime settimane, spero di fare cosa gradita e utile ai lettori (e a tutti i parmigiani) illustrando nel dettaglio le motivazioni per le quali l’inceneritore è illegittimo, riportando per chiarezza i testi della documentazione richiamata.
Tutto l’iter parte dalla Convenzione del 27 dicembre del 2004 sottoscritta da ATO (Agenzia d’Ambito Territoriale Ottimale) e l’allora AMPS spa (oggi Enia Spa) per la gestione dei rifiuti urbani della provincia di Parma.
L’art. 3 comma 4) di suddetta Convenzione precisa che: Le parti si danno atto che il servizio affidato non è comprensivo dello smaltimento e/o del trattamento di recupero-riciclaggio, ovvero essa riguarda solo “lo spazzamento, il lavaggio di strade ed aree pubbliche, la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati” (art.3 comma 3).
Questa specifica è corretta perché ATO non avrebbe potuto sottoscrivere una Convenzione sullo smaltimento dei rifiuti non essendone competente, così come previsto dall’art 15 della Legge Regionale 25/1999 e come dichiara lo stesso ATO di Parma in modo inequivocabile con la delibera del CDA n.10 del 25/11/2005: “Sotto il profilo formale, l’Agenzia non ha competenze per quanto concerne la parte relativa allo smaltimento dei rifiuti”.
Quindi AMPS Spa (oggi Enia SPA) non è salvaguardata per lo smaltimento dei rifiuti.
Ma allora, prima illegittimità e non punto di forza come sostiene l’Ufficio Relazioni Esterne di Enia, non si comprende su quali presupposti giuridici, sempre nell’art. 3 comma 4 della Convenzione, si possa attribuire che “il Gestore è comunque obbligato a garantire, con proprie idonee strutture e impianti, o mediante conferimento a terzi autorizzati”. Se ATO non è competente sullo smaltimento come può assegnare ad Enia per 10 anni lo smaltimento dei rifiuti senza alcuna gara d’appalto? Ciò pone da un lato un problema di legittimità e dall’altro determina conseguenze negative sulla tariffa pagata dei cittadini per la mancata comparazione di proposte alternative che avrebbero potuto pervenire da altri gestori.
Ma non è tutto, e qui arriviamo all’inceneritore.
Con delibera del 31/03/2006 del Consiglio Comunale di Parma della precedente amministrazione comunale, votata in modo bipartisan da tutti i consiglieri comunali di maggioranza e minoranza con due voti contrari, è stato approvato un accordo tra il Comune di Parma e Enia Spa con il quale si autorizzava una variazione urbanistica sulla base dell’art. 18 della LR n.20/2000 (accordo pubblico privato che consente deroghe agli strumenti urbanistici vigenti) che permetteva ad Enia la realizzazione di un inceneritore sul territorio comunale perché, come recita l’art 5 “Motivazione” di tale intesa, “la conclusione dell’accordo direttamente con Enia Spa è strettamente conseguente alle previsioni contenute nella convenzione, siglata dall’allora AMPS (ora Enia Spa) il 27 dicembre del 2004 con l’Agenzia d’Ambito”.
Ma anche qui, come è possibile attribuire direttamente e quindi senza l’espletazione di alcuna gara la costruzione di un inceneritore giustificandola come “strettamente conseguente” ad una Convenzione che al contrario escludeva espressamente lo smaltimento dal proprio campo di applicazione?
Da quella Convenzione illegittima Enia ha pertanto ottenuto due benefici:
1) lo smaltimento dei rifiuti urbani per quasi tutti i comuni della provincia di Parma (capoluogo compreso) per 10 anni senza alcuna gara d’appalto;
2) la costruzione e gestione di un inceneritore ottenuti per via diretta.
Si ricorda che le mancate gare di appalto, ove previste dalla normativa, tra le altre cose, vanno contro l’interesse pubblico poiché non consentono ai cittadini di usufruire della tariffa economicamente più vantaggiosa.
Risulta in tutta la sua evidenza un vizio procedurale a monte dell’iter dell’inceneritore che per i principi del diritto amministrativo travolge tutti gli atti successivi e quindi impone l’immediata sospensione del cantiere.
A meno che Enia non sostenga che un inceneritore non è un impianto di smaltimento dei rifiuti… tesi però, a mio avviso, piuttosto ardua da difendere…

                                                                                        Andrea Marsiletti

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