Movida, ordinanza sugli orari di chiusura prorogata

29/04/2014
h.13.00

Con propria ordinanza il Sindaco ha prorogato la disciplina degli orari di chiusura degli esercizi pubblici operanti nell’area della Movida, con scadenza al 30 aprile 2014, fino all’approvazione della versione definitiva del Regolamento per la convivenza.
La proroga è stata disposta in attesa dell’approvazione della versione definitiva del Regolamento per la convivenza, adottato in via sperimentale per un anno con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19/02/2013 ed entrato in vigore il 10 marzo 2013, la cui proposta è già stata pubblicata sul sito internet del Comune e presentata al Comitato di monitoraggio in cui sono presenti residenti, esercenti ed Associazioni del commercio e di cui si prevede l’approvazione in Consiglio Comunale indicativamente per la fine del mese di marzo 2014.
In particolare, proprio alla luce delle problematiche emerse in sede di Comitato di monitoraggio in merito al comparto D’Azeglio, coinvolgenti profili di ordine e sicurezza pubblica nonché di tutela della salute, ambiente e beni culturali, si sono resi necessari approfondimenti congiunti con Prefettura, forze di Polizia e ARPA, il cui esito ha appena trovato composizione mediante l’acquisizione di appositi pareri.
Pertanto, fino all’approvazione del Regolamento definitivo (il cui procedimento è in itinere e la relativa proposta di Deliberazione è già inserita nell’iter per la sottoposizione al Consiglio comunale), stante il perdurare delle criticità, occorre mantenere una disciplina degli orari che consenta di contemperare gli interessi di operatori e avventori con quelli connessi al diritto al riposo ed alla salute dei residenti nonché alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.
L’Ordinanza entra in vigore dal 01 maggio 2014, è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio per 30 giorni, sul sito web del Comune e trasmissione ai mezzi di informazione e avrà efficacia fino all’approvazione della versione definitiva del Regolamento per la convivenza e della successiva Ordinanza sindacale attuativa.
Per motivazioni di chiarezza espositiva vengono, infine, riportati nell’Ordinanza di proroga i punti da 1 a 7 dell’Ordinanza Sindacale n. 107270 del 21/06/2013
Si ricorda che la disciplina degli orari si applica a bar/ristoranti, circoli privati, esercizi commerciali ed artigianali alimentari, operanti nelle seguenti strade:
· Str. D’Azeglio, B.go Marodolo, Str. Inzani, P.le Inzani, Str. Imbriani, P.le Bertozzi, B.go P. Cocconi, B.go P.A. Bernabei e P.le S. Croce fino alla confluenza con Via Kennedy, P.le della Pace, P.za Ghiaia, P.za Garibaldi, Str. Garibaldi, B.go Mazza, Via Mameli, Via Carducci;
· Str. Farini, B.go della Salina, B.go del Carbone, P.le del Carbone, Via Sauro, B.go Tommasini, Via Maestri, P.le della Rosa, P.le Sant’Apollonia, Via Torrigiani, V.lo Cinque Piaghe, V.lo Politi, Str. Collegio dei Nobili, P.le San Lorenzo, V.lo Giandemaria, P.le Venticinque Aprile.
In particolare, tutti gli esercizi operanti in tali aree, che generano impatto acustico esterno, in quanto utilizzino impianti di diffusione sonora e/o svolgano trattenimenti musicali, salvo che non abbiano adottato adeguati piani di contenimento delle immissioni sonore atti a garantire il rispetto dei limiti acustici di zona e che non inducano stazionamenti della propria clientela all’esterno, devono osservare i seguenti orari di chiusura:
· ore 24.00 dalla domenica al giovedì;
· ore 01.00 il venerdì, il sabato e i prefestivi.
L’Ordinanza, inoltre, proroga gli accordi già sottoscritti e le autorizzazioni alla deroga oraria rilasciate aventi scadenza al 30 aprile 2014, fino alla data di acquisizione di efficacia del Regolamento per la Convivenza e della successiva Ordinanza sindacale attuativa. Tutti gli altri esercenti operanti in area zonizzata non in possesso di autorizzazione alla deroga oraria, potranno presentare istanza di autorizzazione con la procedura ad oggi vigente, ossia previa sottoscrizione di accordi con l’Amministrazione finalizzati a minimizzare l’impatto sulla residenza, sull’ambiente e sui beni culturali, che presuppongono che l’interessato non sia stato destinatario di procedimenti sanzionatori in materia commerciale nei sei mesi antecedenti, applicandosi, a tal fine, i principi di cui alla Legge n. 689/1981 e s.m.i..
Gli esercizi pubblici che hanno esclusiva ospitalità interna, che siano insonorizzati ovvero che non generino impatto verso l’esterno (in quanto non utilizzino impianti di diffusione sonora e non svolgano trattenimenti musicali) e, che non inducano stazionamenti della propria clientela all’esterno del locale, non sono assoggettati a limitazioni orarie ed è sufficiente che comunichino all’Amministrazione tale condizione a mezzo Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’Articolo 47 del D.P.R, n. 445/2000 e s.m.i..
La violazioni alle disposizioni dell’Ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 (ex Deliberazione di Giunta Municipale n. 257 del 03/05/2013); inoltre, in caso di concessione dell’autorizzazione alla deroga oraria, la seconda violazione nello stesso anno comporta la decadenza della stessa.
La violazione dell’obbligo di esporre gli accordi e l’autorizzazione alla deroga sono punite con la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad Euro 500,00 con pagamento in misura ridotta pari ad Euro 300,00 (ex Deliberazione di Giunta Municipale n. 257 del 03/05/2013).

lombatti_mar24