Caso Manfrini a Colorno, l’Ordine dei Geometri: “Un assessore ai lavori pubblici non può fare il geometra nel Comune che amministra”

A Colorno è sempre acceso il dibattito sulla violazione da parte dell’assessore ai lavori pubblici e geometra Valerio Manfrini (oggi candidato sindaco del centrosinistra) dell’articolo 78 del Testo Unico degli Enti Locali che recita: “I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”.

I fatti: dal 2015 al 2019 il geometra Manfrini, mentre deteneva la delega di assessore ai lavori pubblici, ha firmato come progettista, e spesso anche nell’ulteriore ruolo di direzione lavori, 31 pratiche su vari campi nel Comune di Colorno. Ci sono poi altre 23 pratiche a firma del socio del suo studio.

I candidati sindaco Simone Guernelli (M5S) e Alberto Padovani (ColornoLab) e l’avvocato e candidato consigliere Massimo De Matteis (Lista Stocchi) hanno evidenziato tale conflitto di interessi con ripetuti articoli pubblicati sulla Gazzetta di Parma (vedi foto sotto). Manfrini ha provato a difendersi, con argomenti che però non hanno convinto i critici.

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Per fare definitiva chiarezza sulla questione, il direttore di ParmaDaily, Andrea Marsiletti, ha rivolto il quesito direttamente al Collegio dei Geometri di Reggio Emilia, dopo che settimane fa Guernelli aveva interrogato il Collegio dei Geometri di Parma senza aver ricevuto finora risposta: “Scrivo per sottoporre al Vostro Spettabile Ordine un quesito a mio avviso abbastanza scontato e immediato, ma di cui chiedo comunque una conferma a Voi. Può un assessore comunale ai lavori pubblici in carica esercitare la libera professione di geometra occupandosi di pratiche nel Comune che amministra? L’art. 78 del TUEL pare chiarissimo a riguardo. E’ parimenti chiarissimo il pronunciamento dell’ANAC su un caso identico (leggi). Credo proprio che la legge lo vieti. Rimango in attesa di un vostro cortese riscontro/conferma, e ringrazio per l’attenzione. Andrea Marsiletti”

La risposta dell’Ordine dei Geometri di Reggio Emilia non lascia spazio ad ambiguità: “In risposta al suo quesito di cui alla sua e-mail del 03/05/2019, fatte le opportune verifiche normative, siamo a confermarle che un libero professionista iscritto al Collegio Geometri non può presentare progetti e/o pratiche da lui firmate nell’ambito dell’amministrazione Comunale nella quale ricoprisse l’incarico di Assessore Comunale ai Lavori Pubblici/Edilizia Urbanistica. Di ciò si ha riscontro ai sensi di quanto sancito dall’art. 78, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 per i “componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici” i quali “devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato”. La recente pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sulla medesima fattispecie, di cui all’oggetto, contiene ampie motivazioni a sostegno di tale interpretazione. […].” (leggi risposta integrale del Collegio dei Geometri di Reggio Emilia)

L’Ordine specifica che “tale dovere di astensione (ndr. dall’esercizio dell’attività professionale di geometra) riguarda – oltre al sindaco – la figura dell’assessore comunale con delega nei settori edilizia, urbanistica e lavori pubblici, che eserciti attività libero-professionale nei medesimi ambiti, come nel caso da Lei sollevato.”

Pertanto, fatto salvo quanto compiuto negli ultimi cinque anni nel ruolo di assessore, qualora fosse eletto sindaco, Manfrini non potrebbe più esercitare la professione di geometra a Colorno.

PrD

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