Diritto di visita dei figli: la posizione della giurisprudenza

La legge per tutti. Con una sentenza depositata il 15 settembre scorso (ricorso n. 43299/12 – Giorgione contro Italia) la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato il nostro Paese per non aver adottato tramite “le sue giurisdizioni interne tutte quelle misure appropriate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita” in favore di un genitore non affidatario del figlio minore, in espressa violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che tutela il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare.

La pronuncia trae origine dal ricorso di un padre che, separatosi dalla moglie, non era più riuscito ad avere rapporti stabili con il figlio e, questo, non solo a causa del comportamento dell’ex coniuge che aveva sempre frapposto numerosi ostacoli al diritto di visita del padre- peraltro legittimamente riconosciuto anche dal Tribunale per i minorenni- ma, anche in quanto le autorità italiane non erano state capaci di mettere in atto delle misure efficaci per assicurare che padre e figlio si incontrassero.

Di qui la violazione da parte dell’Italia della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per essersi le autorità nazionali limitate ad adottare “misure stereotipate e automatiche” senza rimuovere in modo effettivo e concreto gli ostacoli al diritto di visita del coniuge non affidatario: la mancata cooperazione di un genitore – osserva, infatti, la Corte di Strasburgo – non esonera le autorità competenti dall’adottare ogni misura necessaria suscettibile di assicurare il rapporto padre-figlio.

In particolare gli Stati membri sono tenuti a rispettare gli obblighi positivi che derivano dal sopra citato articolo 8 della Convenzione, con predisposizione di tutte quelle misure preparatorie per permettere ad un genitore di esercitare, in modo immediato e senza il ricorso a strumenti coercitivi, un effettivo e concreto diritto di visita.

Non basta, quindi, che in sede di separazione venga astrattamente disciplinato a favore del coniuge non affidatario il relativo diritto di vista del figlio minore con conseguente predisposizione dei giorni e degli orari di visita, ma è anche e soprattutto necessario che le autorità competenti tutelino concretamente sia il diritto del minore a conservare un rapporto stabile con entrambi i genitori, sia il dritto del genitore non affidatario a conservare un legame affettivo con il figlio.

Che cosa può fare, pertanto, il genitore non affidatario nel caso in cui venga violato, da parte dell’altro coniuge, il suo diritto di visita sul figlio?

Lo stesso potrà ricorrere al Tribunale per i minorenni per ottenere un provvedimento in ordine al riconoscimento ed alla disciplina del diritto di visita, oppure, qualora sia già intervenuto un pronunciato giudiziale, denunciare l’altro genitore (affidatario) per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 del codice penale.

Proprio sotto quest’ultimo profilo, la Corte di Cassazione (sentenza 04/10/2003 n° 37814) ha stabilito che il coniuge affidatario di figli minori ha il dovere adottare i comportamenti indispensabili a consentire l’esercizio effettivo del diritto di visita dell’altro genitore, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art. 388 del c.p. la condotta del genitore che non fornisce, sul piano materiale ed affettivo, quell’apporto necessario in termini di coordinamento e cooperazione per garantire l’esecuzione secondo buona fede dei provvedimenti del giudice civile concernenti i minori.

Infine, vorrei ricordare come numerosi Tribunali di merito (Trib. di Roma sentenza n. 18475/2015) e la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 6790/16 del 07/04/2016) abbiano stabilito che il genitore che  ostacola le visite dei figli da parte dell’altro non solo rischia di perdere l’affidamento condiviso ma, anche di essere condannato al risarcimento del danno non patrimoniale, sul presupposto che la condotta illecita volta all’allontanamento di un genitore da parte dell’altro, proprio in quanto lesiva del diritto costituzionale alla genitorialità, può legittimare l’accoglimento di una domanda risarcitoria.

Studio legale Avv. Barbara Ponzi

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