
15/02/2012
h.11.00
Giovedì 9 febbraio torna il blocco totale del traffico, dalle 8.30 alle 18.30, all’interno dell’area delimitata dalle seguenti strade e piazze, che manterranno la transitabilità:
Viale Bottego;
Via Garibaldi (Barriera Garibaldi);
Viale Mentana;
Piazzale Vittorio Emanuele II;
Viale San Michele;
Piazza Risorgimento;
Stradone Martiri della Libertà;
Viale Berenini;
Ponte Italia;
Piazzale Marsala;
Viale Caprera;
Piazzale Barbieri;
Viale Vittoria;
Piazzale Santa Croce;
Via Kennedy;
Viale Pasini;
Viale Piacenza;
Ponte Delle Nazioni.
Sarà consentito di usufruire dei parcheggi Toschi e Goito, percorrendo rispettivamente Via IV Novembre, Viale Toschi e Viale Berenini, Via Camillo Rondani e Borgo Salnitrara.
Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione della presente ordinanza i seguenti veicoli:
– autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 5;
– autoveicoli alimentati a benzina o ad accensione spontanea (diesel) omologati euro 4;
– ciclomotori e motoveicoli euro 2 ed euro 3;
– autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
– autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
– veicoli diesel Euro 3 dotati di filtri antiparticolato al momento dell’immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
– veicoli diesel di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati Euro 3 ovvero che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell’inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore;
– veicoli diesel che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell’inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4;
– auto condivisa (car sharing);
– mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
– mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;
– veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
– veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
– carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
– veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;
– autoveicoli diretti agli alberghi della città;
– veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente;
– veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
– veicoli:
o adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;
o adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);
o adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);
– veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
– veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;
– mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;
– veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria;
– veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
– veicoli per il trasporto dei bambini da/per gli asili nido, le scuole materne, le scuole elementari, mezz’ora prima e mezz’ora dopo l’orario di ingresso e di uscita degli alunni (previa esibizione dell’orario scolastico vistato dall’istituto), limitatamente ai mezzi non compresi nel provvedimento di “divieto temporaneo alla circolazione dei veicoli particolarmente inquinanti”.
Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza. Al Servizio Mobilità e Ambiente è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità.
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di 155 euro.