Esposto contro l’inceneritore per abuso edilizio

SMA MODENA
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22/06/2011

Sembrava un pacco perfetto, ma alla fine l’inceneritore di Parma rischia di cadere su una buccia di banana… anche se proprio un’inezia non appare considerato che ieri gli avvocati Pietro De Angelis e Arrigo Allegri hanno depositato presso la Procura della Repubblica un esposto per abuso edilizio.
L’inceneritore di Parma non avrebbe la concessione edilizia e quindi, qualora la tesi dei due legali fosse confermata, si dovrà procedere al sigillo del cantiere e all’abbattimento del manufatto fin qui costruito.
ParmaDaily, oltre a dare la notizia clamorosa, ha raccolto le informazioni relative alla tesi di De Angelis e Allegri e le mette a diposizione dei cittadini di Parma.
Come si evince dalla foto della cartellonistica posizionata all’ingresso del cantiere, il progetto è stato depositato in deroga alla concessione edilizia ai sensi della legge regionale urbanistica n.31/2002, art 7. Come noto, la normativa impone che sulla cartellonistica obbligatoria in cantiere debbano essere riportati gli estremi autorizzativi, ma Iren cita l’articolo delle costruzioni in deroga che sono consentite solo nei seguenti quattro casi (leggi).
a) “per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 2671, e dell’art. 40 della L.R. n. 20 del 2000”. In merito alla realizzazione dell’inceneritore non esiste alcun accordo di programma siglato.
b) “per le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statali” (non siamo in questo caso)
c) “per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale” (non siamo in questo caso non trattandosi di un’opera pubblica, poiché l’inceneritore è di proprietà di Iren)
d) “per le opere pubbliche dei Comuni” (non siamo in questo caso non trattandosi di un’opera pubblica, poiché l’inceneritore è di proprietà di Iren)
Ma c’è di più: nella variante urbanistica approvata dal Consiglio comunale nel 2006 per introitare l’inceneritore, all’art 2., è confermata la “possibilità” di deroga: “Il Comune assume che suddette opere rientrano tra quelle previste all’art. 7, comma 1, lettera d), della L. R. n.31/2002(leggi). E’ lo stesso articolo di sopra analizzato, con la specifica del comma d)… ovvero si assume che l’inceneritore di proprietà di un soggetto privato come Iren sarebbe un impianto pubblico di proprietà del Comune di Parma… a mio avviso una tesi, diciamo così, abbastanza azzardata per non dire di peggio (leggi la definizione di “opera pubblica”).
Pertanto l’opera non avrebbe potuto essere costruita senza la concessione edilizia, e di conseguenza si tratterebbe di un abuso tutti gli effetti.
A questo punto, se il Tribunale confermerà l’opinione di De Angelis e Allegri, rimangono due strade:
1) il sigillo del cantiere e l’abbattimento dell’opera;
2) la sanatoria dell’abuso ex post che la legge consente corrispondendo al Comune di Parma un importo pari al doppio delle opere fin qui realizzate come risarcimento del danno subito.
Ricordo che lo stesso direttore generale di Iren Andrea Viero, quando minacciava penali, ha più volte dichiarato pubblicamente che la sua società aveva già speso per l’inceneritore più di 120 milioni di euro (comprensivi di opere civili e macchinari). Chissà perché secondo me oggi quelle cifre Viero non le direbbe più e starebbe più basso…
Se i soci di Iren dovranno risarcire 100 milioni di euro non saranno bruciati qui da noi nè i rifiuti di Parma nè di Reggio Emilia, ma ad essere incenerito sarà qualcun altro…

Andrea Marsiletti

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