Le garanzie nel caso di acquisto di un’auto usata

La sentenza che commentiamo oggi (Corte di Cassazione sentenza n. 21204 del 19/10/2016) trae origine dalla seguente vicenda.

Nell’aprile del 2009, la Signora Caia acquistava da una società una autovettura usata al prezzo di € 26.000,00, autovettura che il rappresentante legale della suddetta società assicurava essere in buone condizioni e senza alcun vizio, tant’è che l’acquirente si convinceva a sottoscrivere nel relativo contratto di compravendita anche la clausola “vista e piaciuta”. Senonché accadeva che già lo stesso giorno in cui la vettura veniva ritirata, la stessa spinta a velocità autostradale presentava delle rumorosità generali che inducevano l’acquirente a far visionare il mezzo ad una officina che, agli esiti dei controlli, comunicava che tali rumorosità erano dovute alla rottura dell’avantreno anteriore e che, per la relativa riparazione, sarebbe stato necessario un esborso di € 2.850,00.

L’acquirente denunciava, pertanto, il vizio alla società venditrice e successivamente la citava in giudizio al fine di ottenerne la condanna alla ripetizione di una somma pari a circa € 4.000,00 per i vizi riscontrati, oltre alla riduzione del prezzo di compravendita. Il Giudice di Pace di Milano accoglieva la domanda dell’istante, mentre il Tribunale di Milano la rigettava sul presupposto che la clausola “vista e piaciuta” sottoscritta, a suo tempo, dall’acquirente determinerebbe una limitazione della garanzia per vizi, in virtù della quale il compratore accetta senza alcuna riserva il bene nello stato in cui appare, rinunciando alla garanzia per vizi, anche quelli occulti. Di diverso avviso la Corte di Cassazione alla quale la nostra acquirente ha proposto ricorso. Secondo la Suprema Corte, infatti, se è vero che le parti sono libere di derogare, anche mediante l’utilizzo della clausola “vista e piaciuta”, al regime legale in materia di vizi è, altrettanto, vero che tale deroga può riguardare, per espressa disposizione di legge, solo i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede.

Ne consegue che in presenza di vizi occulti che si palesano successivamente ai controlli di rito (pre-acquisto) e si manifestano con l’uso effettivo del bene, la summenzionata clausola contrattuale non esplica alcuna efficacia. Del resto, proseguono gli Ermellini, “l’espressione “vista” inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili dall’acquirente al primo esame”, laddove, invece, sarebbe contrario al principio della buona fede e all’equità contrattuale sostenere che la clausola in questione possa sollevare il venditore dalla garanzia per vizi occulti.

Per concludere secondo la Suprema Corte anche il venditore di una vettura usata è sempre tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita è avvenuta “nello stato come vista e piaciuta” , con l’ulteriore precisazione che tale garanzia deve ritenersi sussistente anche nel caso di vizi non imputabili al venditore, ma, riconducibili esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto.

Studio legale Avv. Barbara Ponzi

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