Danni all’allievo: responsabilità della scuola e dell’insegnante

La legge per tutti. La responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante nel caso di danni procurati dall’allievo, a sé stesso o dai suoi compagni, ha natura contrattuale in quanto con l’accoglimento della domanda di iscrizione e con la conseguente ammissione dell’allievo si instaura un vincolo negoziale dal quale sorge l’obbligo non solo di istruire ed educare, ma anche l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. 

Di conseguenza la scuola ed il docente devono essere considerati responsabili del pregiudizio subito dall’alunno solo ed esclusivamente quando non adempiono a tale specifico obbligo di protezione, in quanto la loro responsabilità non è di carattere oggettivo ma, al contrario, ricorre solo in presenza di un comportamento colpevole omissivo consistente nel non aver adottato, in via preventiva, tutte quelle  cautele, proporzionate all’ età e al grado di maturazione degli alunni, idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo sia all’interno dell’edificio scolastico che negli altri ambienti di cui l’istituto abbia la disponibilità.

In applicazione di tali principi la Corte di Cassazione ha, quindi, riconosciuto la responsabilità della scuola e della maestra per i danni subiti da un bambino delle scuole elementari a seguito di una caduta verificatasi in classe in assenza dell’insegante, e ciò sul presupposto che il docente, prima di assentarsi dalla classe, ha l’obbligo di affidare la custodia degli alunni a bidelli o ad altri soggetti in sua sostituzione. (Cass. sent. n. 23202/15).

Parimenti i Giudici della Suprema Corte, tenuto anche conto dell’“età scolastica elementare degli alunni che esige una particolare assistenza, vigilanza e cura, data la naturale esuberanza dei fanciulli”,  hanno riconosciuto “la negligenza del personale scolastico” per danni subiti da un allievo minorenne durante l’effettuazione di un gioco potenzialmente rischioso, come la corsa nei sacchi, attuato senza le necessarie misure di cautela e di prevenzione. (Cass.sent. n. 18615/15).

Secondo la giurisprudenza, pertanto, la vigilanza dovrà essere tanto più continuativa quanto minore è l’età degli alunni mentre, con l’avvicinamento degli alunni all’età del pieno discernimento, il rispetto di tale dovere da parte degli insegnanti non richiederà più la loro costante presenza, purché però, in ogni caso, sussistano le misure organizzative atte a mantenere la disciplina tra gli allievi.

Di contro la scuola ed il corpo docente non possono essere considerati responsabili quando gli stessi dimostrino di non aver potuto impedire, nonostante l’adozione di tutte le necessarie misure cautelative, il fatto dannoso a causa della sua repentinità ed imprevedibilità.

Ne consegue che l’istituto scolastico e l’insegante non possono essere chiamati a rispondere dei danni subiti da un alunno a causa di pallonata al volto ricevuta nell’ora di educazione fisica e nel corso di partita, sul presupposto che il danno subito durante una normale azione di gioco non può essere considerato un fatto illecito prevedibile ed evitabile neppure con l’uso delle opportune cautele. (Cass. Sent. 684472016).

In egual modo la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di infortunio provocato ad un alunno da una entrata a gamba tesa effettuata da un compagno di classe durante una partita di calcio nel corso della lezione di educazione fisica, la scuola, come l’insegnante, non possono essere considerati responsabili del danno subito dall’alunno in quanto gli stessi non possono, di certo, prevedere ed evitare incidenti che si verificano in modo estremamente repentino. (Cass. Sent. n. n. 16261 del 25.09.12).

La giurisprudenza per concludere compie, quindi, un distinguo: quando il danno non è prevedibile, e non è evitabile il pregiudizio che ne deriva non è risarcibile; se, invece, l’infortunio è prevedibile ed evitabile con l’uso della normale diligenza che deve sempre guidare l’operato degli insegnanti non solo nelle ore di lezione, ma anche nell’intervallo, e nelle operazioni di entrata ed uscita dalla scuola, il risarcimento sarà dovuto da parte dell’istituto scolastico.

Studio Legale Barbara Ponzi

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