
Come è noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08/03/2020 ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Tra le misure introdotte vi è il divieto di transitare non solo al di fuori del proprio Comune di residenza, ma anche all’interno dello stesso, se non per comprovate esigenze di salute, lavorative o di approvvigionamento alimentare.
Per “comprovate esigenze” si intende che queste devono poter essere dimostrate (scontrini fiscali di farmacie o negozi, riscontro del datore di lavoro, certificati medici per esecuzione esami clinici ecc.).
Tutto questo deve essere compilato e specificato nella autocertificazione, il cui modulo può essere scaricato sui siti istitutzionali e tenuto con sé durante il trasferimento.
Durante il transito si può essere fermati da una pattuglia di Agenti di PS che chiederanno conto del transito stesso, il motivo e la direzione. Se il transito viene giudicato non essenziale o la autocertificazione lacunosa o infedele, la persona che viene fermata integra il reato di cui all’art. 650 Cod Pen per inosservanza del provvedimento dell’autorità e viene quindi sottoposto a procedimento penale per irrogazione della relativa pena a seguito di Decreto Penale di condanna.
Naturalmente, anche in considerazione delle difficoltà interpretative e/o delle non comprovate giustificazioni rilasciate in sede di autocertificazione, è possibile inoltrare opposizione al Decreto Penale di condanna per ottenere l’estinzione del reato e rimanere quindi incensurati.
Konsumer Emilia Romagna mette a disposizione le proprie competenze legali per fornire adeguata assistenza a chi fosse coinvolto nel contenzioso penale per fatti connessi alla innoservanza delle disposizioni sopra descritte.
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