
Nei giorni scorsi con due importanti ricorsi vinti davanti al Tribunale di Parma sono stati ampliati i diritti in materia di Naspi e Ape sociale.
Nel primo caso infatti era stata inizialmente respinta la domanda di disoccupazione per un lavoratore che si era rioccupato, per meno di 6 mesi, durante il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso conseguente al licenziamento. Il giudice ha chiarito che trattandosi di un periodo durante il quale non viene comunque riconosciuta la Naspi non c’è nessun obbligo di comunicazione all’Inps, né tale attività può causare la decadenza dalla prestazione. Essersi rioccupati, seppur brevemente, aveva comportato il paradosso di perdere tutta l’indennità spettante.
Nel secondo caso una lavoratrice si era vista respinta la domanda di anticipo pensionistico (APE sociale) come disoccupata perché la disoccupazione scaturiva dal rifiuto del trasferimento disposto dal datore di lavoro a distanza di oltre 50 km dalla residenza. L’Inps riconosceva il diritto alla Naspi ma non all’APE perché non espressamente previsto dalla norma sull’anticipo pensionistico. Anche in questo caso il Tribunale di Parma ha riconosciuto valide le motivazione dell’Inca e dei suoi consulenti legali convenendo che occorre in entrambi i casi valutare il requisito della disoccupazione involontaria, indubbio nel caso di rifiuto del trasferimento a oltre 50 km, e considerando il nesso sussistente tra le due prestazioni.
“L’attività del Patronato non è solo quello di trasmettere pratiche – commenta Luca Ferrari, direttore Inca Cgil di Parma – occorre fare approfondite consulenze applicando le norme esistenti ma occorre anche tentare di ampliare i diritti attraverso il contenzioso, quando ne intravediamo lo spazio. Questo è possibile solo grazie a funzionari di patronato che lavorano scrupolosamente e segnalano le casistiche dubbie per il successivo approfondimento specialistico dei nostri legali ed è quello che quotidianamente cerchiamo di fare al nostro meglio”.