
08/11/2011
h.13.30
Con precedente interrogazione n. 3-02471, a cui integralmente mi riporto, veniva sollevata la violazione dell’art. 18 dell’Ordinamento Giudiziario da parte del Procuratore della Repubblica di Parma Dott. Gerardo Laguardia la cui figlia Avv. Maria Anna svolgeva fittiziamente la propria attività professionale in Piacenza, mentre in realtà operava a Parma.
Dopo che l’agenzia Dire aveva resa nota tale interrogazione con cui si sosteneva l’incompatibilità di sede per il Dott. Laguardia, quest’ultimo, così come riportato dalla stampa locale, testualmente replicava: “Mia figlia esercita la professione di avvocato esclusivamente nel ramo civile dal 2006”.
Mi viene al riguardo segnalato e documentato che nel procedimento penale 8985/07 R.G.N.R. 2200/09 R.G. Gip del Tribunale di Ancona che vedeva tale Braccini Giancarlo imputato del reato di calunnia continuata in danno appunto del Dott. Gerardo Laguardia, risulta inequivocabilmente che quest’ultimo, come parte offesa, era assistito dalla figlia Avv. Maria Anna Laguardia proprio in sede penale e non civile.
Il Braccini era imputato “per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in particolare con le note 22/9, 28/9, 8/10, 20/10/07 inviate al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Bologna, accusato il Procuratore Laguardia del reato di abuso d’ufficio pur sapendolo innocente”.
All’udienza preliminare tenuta dal GIP Dott. Francesca Zagoreo del Tribunale di Ancona in data 10/6/09 il Laguardia era presente come parte offesa assistito dal difensore di fiducia Avv. Maria Anna Laguardia, come emerge inequivocabilmente dal relativo verbale.
P.M. e difensore conclusero per l’assoluzione dell’imputato e lo stesso GUP lo assolse alla udienza del 15/7/2010 con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. Qui non interessa il motivo per cui l’imputato fu assolto su concorde richiesta di difensore e P.M. dalla gravissima imputazione di calunnia continuata in danno del Procuratore Laguardia, mentre interessa eccome che proprio la di lui figlia Avv. Maria Anna, che secondo il padre esercitava esclusivamente in campo civile, ebbe invece ad assisterlo proprio in campo penale!
Si sarà verosimilmente trattato di una mera dimenticanza del Procuratore della Repubblica.
Il Procuratore Laguardia si sarà dimenticato che, almeno fuori da Parma, la propria figlia esercitava, se non esercita, anche in campo penale.
Sen. Filippo Berselli