Pagliari sul contributo per la città pubblica

SMA MODENA

18/02/2010
h.12.10

Il T.A.R. locale, a quanto si è appreso, si pronuncerà in sede cautelare il prossimo 23 febbraio sul contributo per la città pubblica.
Sul piano politico, la vicenda giudiziaria non ha rilievo e non può essere oggetto, come non sarà nel presente caso, di valutazioni di tale natura, dovendosi però sottolineare la sua connessione con il tema del bilancio di previsione 2010 e della credibilità dello stesso.
La questione politica è, invece, quella che ha tratteggiato il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 6274 del 2008.
Con questa sentenza, infatti, il T.A.R. del Lazio, con la prima sentenza in materia (o, comunque, una delle primissime) ha sostenuto che l’imposizione di contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle leggi statali o regionali non può essere prevista dai piani regolatori, ma, in base all’art. 23 della Costituzione, deve trovare la fonte di legittimazione nella legislazione statale e regionale (in primis art. 117, II comma e 117, III comma, Costituzione), aggiungendo che le norme sull’edilizia residenziale sociale contenute nella Legge Finanziaria 2008 possono essere la fonte legittimante esclusivamente dell’imposizione del contributo relativo a detta edilizia residenziale sociale.
La sentenza del T.A.R. Lazio, peraltro, non ha volutamente sindacato il tema della liceità di previsioni contrattuali imposte dal Comune al privato, in sede di convenzione o di accordo urbanistico, sottolineando però la problematicità del profilo su questo presupposto: il contributo di urbanizzazione è un corrispettivo di diritto pubblico e la liceità della sua imposizione sussiste nei soli limiti di legge. Il che è come dire, ad esempio, che, se la legge consente di imporre “dieci”, è discutibile che il Comune possa, in sede contrattuale, pretendere, sostanzialmente allo stesso titolo, “dodici”.
E’ evidente, in questo quadro, che, quale che sia la decisione giurisprudenziale, l’accusa di una tassazione “fuori legge” avanzata in sede di discussione della variante al POC e degli accordi ex art.18 ad essa collegata rimane più che mai attuale. E’ una delle conseguenze della pianificazione urbanistica usata per “fare bilancio”.
La decisione giurisprudenziale potrebbe rendere quella scelta un boomerang per la Giunta che l’ha voluta a tutti i costi assumere, ma questo è discorso eventuale e successivo.

Giorgio Pagliari
Capogruppo PD in Consiglio Comunale