Cessione del quinto: cosa cambia (di Federconsumatori Parma)

Clamorosa la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11 settembre 2019, relativa alla estinzione anticipata di un finanziamento tramite cessione del quinto.

La Corte ha stabilito, in tema di operazioni di credito al consumo, previste per il nostro ordinamento, dagli articoli 121 e seguenti del TUB, che, qualora il consumatore intenda avvalersi della facoltà di estinguere anticipatamente l’importo dovuto alla finanziaria, la riduzione del costo totale del credito, cui ha diritto, deve tenere conto di tutti i costi posti a suo carico, non solo di quelli il cui valore dipende dalla durata del contratto.

La Corte, partendo dal presupposto che la direttiva 2008/48 tende a garantire elevata protezione del consumatore, ha rilevato una compressione nell’effettività dell’esercizio del diritto del consumatore, qualora la riduzione del credito si limitasse ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto, considerato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca.

Peraltro, nella pratica, diventa molto difficile sia per il consumatore che per un giudice, determinare l’esatta quantificazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto.

L’orientamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario prima di questa pronuncia, spesso seguito anche da pronunce di Tribunali, si basava sul fatto che il consumatore avesse diritto, in caso di rimborso anticipato, ad un’equa e proporzionale riduzione dei costi denominati recurring, ossia quelli ricorrenti legati alla durata del contratto. Gli altri costi applicati al contratto, detti up front, quali ad esempio, le spese di istruttoria, di stipula del contratto, di intermediazione finanziaria, non venivano ritenuti rimborsabili per il consumatore.

Proprio per questo in alcuni contratti era piuttosto evidente la sproporzione tra i costi up front ed i recurring.

Questo orientamento giurisprudenziale è stato superato dalla Corte di Giustizia Europea, che, grazie ad una interpretazione tendente alla parificazione del trattamento normativo tra costi recurring e costi up front, ha stabilito che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito includa tutti i costi posti a carico del consumatore”.

La Corte ha, inoltre, ritenuto che “l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”.

La portata di questa pronuncia, appare evidente alla luce del fatto che l’interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia abbia efficacia vincolante per il giudice nazionale, pertanto, da qui in avanti, l’Arbitro Bancario e Finanziario ed i Tribunali di merito, non potranno fare a meno di considerare i principi di diritto sopra esposti, aprendo così le porte al ricalcolo delle voci di costo per l’estinzione anticipata di un finanziamento.

Va ricordato che, in questo caso, vale la ordinaria prescrizione decennale, quindi, si potranno valutare – caso per caso – tutti i contratti di finanziamento estinti negli ultimi dieci anni.

Silvia Dodi

(Federconsumatori Parma)

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