
E’ partita la collaborazione tra ParmaDaily e l’avvocato parmigiano Barbara Ponzi che, in modo semplice, informerà i cittadini su alcuni importanti aspetti legislativi della vita di tutti i giorni…. informazioni che è quantomai utile conoscere per non incorrere in problemi con la Giustizia o non subire “fregature”. Una settimana fa è stato pubblicato l’articolo “Lancio di rifiuti dal condominio: gettare terriccio, mozziconi di sigaretta e cenere è un reato penale punibile con l’arresto fino ad un mese“.
La Corte di Cassazione con una sentenza della scorsa estate (Sent. n. 11870 del 09/06/2015) torna nuovamente a pronunciarsi sul tema dell’assegno divorzile in rapporto all’esigenza del coniuge più debole (generalmente la moglie) di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nello specifico tale sentenza risulta particolarmente interessante perché segna uno spartiacque tra le situazioni in cui sussiste una effettiva situazione di bisogno della donna ad ottenere l’assegno di mantenimento, da quelle in cui tale stato non sussiste e, pertanto, il mantenimento deve essere negato. In particolare, l’inversione di rotta segnata dalla Suprema Corte consiste nell’affermazione del principio in forza del quale se a richiedere l’attribuzione dell’assegno post matrimoniale è una donna dotata di idonea capacità lavorativa e, quindi, di potenzialità economica in ordine alla produzione di un reddito che le consentirebbe di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, la stessa non ha alcun diritto al mantenimento, e ciò anche se, durante l’unione, svolgeva mansioni di casalinga.
L’assegno di mantenimento, pertanto, non rappresenta più una misura assistenziale automatica che scatta in conseguenza dello scioglimento del matrimonio fra coniugi, imponendo la sua erogazione l’assolvimento di un ben preciso onere probatorio a carico del richiedente. In particolare, quest’ultimo, per poter usufruire dell’assegno post matrimoniale deve dimostrare non solo di versare in uno stato di reale difficoltà economica ma, anche e soprattutto, di essere impossibilitato e/o incapace di procurarsi, anche in maniera saltuaria, una qualsiasi fonte di reddito.
In caso contrario, l’assenza di ogni prova in ordine a tali elementi, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione non potrà che determinare “il rigetto della relativa istanza per insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio”.