Email aziendali per uso privato: no licenziamento, sì sanzione

SMA MODENA
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E’ partita la collaborazione tra ParmaDaily e l’avvocato parmigiano Barbara Ponzi che, in modo semplice, informerà i cittadini su alcuni importanti aspetti legislativi della vita di tutti i giorni…. informazioni che è quantomai utile conoscere per non incorrere in problemi con la Giustizia o non subire “fregature”. Leggi gli articoli precedenti della rubrica “la legge per tutti”.

A chi non è capitato di utilizzare, qualche volta, la rete internet o la email aziendale per fini privati?

E’ questo il caso preso in considerazione da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 22353 del 02/11/2015) chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato ad un lavoratore per “uso improprio di strumenti di lavoro aziendali, nello specifico del personal computer in dotazione, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica”.

L’elemento essenziale su cui tale sentenza ha focalizzato la propria attenzione concerne il significato da attribuire all’espressione “uso improprio” di strumenti formatici aziendali, da intendersi come utilizzo che fuoriesce dalle specifiche mansioni assunte dal dipendente con la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Alla luce della predetta definizione rientra, pertanto, in tale concetto anche l’utilizzo, da parte del lavoratore, di una email aziendale per “effettuare comunicazioni o intrattenere rapporti di natura essenzialmente personale, non legati, neppure occasionalmente, con l’esercizio dell’attività di lavoro”. (in tal senso Cass. 11/08/2014 n. 17859).

Secondo la Suprema Corte, però, l’illegittimo comportamento del dipendente che fa uso della rete e della posta elettronica dell’ufficio per fini personali può giustificare un licenziamento per giusta causa solo quando tale condotta determini ” una significativa sottrazione di tempo all’attività di lavoro, o un blocco totale o un grave danno all’attività produttiva”. (Cass. n. 22353/2015).

In mancanza della suddetta tale prova, quindi, al dipendente non potrà che essere comminata una sanzione di carattere disciplinare, spesso prevista anche dallo stesso codice disciplinare interno oltre che dalla contrattazione collettiva.

Quando, invece, l’utilizzo di strumenti elettronici messi a disposizione dell’azienda per l’attività lavorativa, giustizia la sanzione espulsiva del licenziamento?

Secondo la giurisprudenza, il licenziamento può legittimamente intervenire, oltre che nel caso di grave danno all’azienda per interruzione ingiustificata della prestazione lavorativa, anche nel caso in cui l’ utilizzo della casella avvenga per fini illeciti tesi alla commissione di un reato. (Cass. n. 17859 del 11/08/2014).

Parimenti, costituisce giusta causa di licenziamento l’accesso improprio ad una cartella di documenti protetta da password e username (Cass. n. 153/2007), l’accesso illegittimo ai computer di altri colleghi di lavoro con violazione dei sistemi di protezione (Trib. di Roma sent. 20269/2010), la comunicazione, con una email ai sindacati, del contenuto di documenti aziendali riservati (Cass. n. 1311/2013), anche se tale comunicazione avvenga per scopi di tutela, infine, la divulgazione di una password di un database, così consentendo l’uso improprio da parte di terzi. (Cass. n. 19554/2006).

Per una maggiore tutela del lavoratore, ma anche del datore di lavoro, si consiglia, pertanto, l’adozione di un disciplinare interno che indichi in modo chiaro e senza formule generiche la cd. “policy aziendale” in materia di utilizzo strumenti informatici come, peraltro, suggerito anche dal Garante per la Privacy nelle “Linee guida per posta elettronica ed Internet nel rapporto di lavoro” consultabili on line.

Avv. Barbara Ponzi