
Con decreto del 30.05.2020 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Parma ha accolto il ricorso per repressione di condotta antisindacale presentato dalla UIL FPL contro il Comune di Parma, condannando quest’ultimo alla cessazione della condotta denunciata ed alla rimozione degli effetti da essa prodotti.
Con ricorso ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori la Segreteria Provinciale della UIL FPL di Parma, assistita dall’Avvocato Antonio De Luca, aveva evocato in giudizio il Comune di Parma, denunciando di essere stata ingiustamente esclusa dal confronto sindacale e dalla trattativa avviata dall’Ente con le altre sigle sindacali per discutere e disciplinare le modalità di gestione del proprio personale necessarie per dare attuazione alle misure di contrasto alla diffusione del Covid 19 e limitarne la presenza in servizio durante l’emergenza sanitaria.
All’esito delle trattative da cui è stata ingiustamente esclusa la UIL FPL, era stato stipulato con le altre organizzazioni sindacali, FP CGIL e CISL FP, un accordo applicabile a tutto il personale comunale, che prevede anche la possibilità di imporre ai lavoratori la fruizione delle ferie secondo modalità pregiudizievoli per i lavoratori.
“Cogliamo con soddisfazione la sentenza del Tribunale di Parma che ha accertato la natura antisindacale della condotta denunciata ed ha ordinato al Comune di Parma la riconvocazione delle organizzazioni sindacali e la riapertura del tavolo delle trattative da cui la UIL FPL era stata ingiustamente esclusa” – commenta il Segretario Provinciale della UIL FPL di Parma Ambra Biagio.
“Si tratta di una decisione di grande importanza che ristabilisce un corretto equilibrio nei rapporti tra l’amministrazione comunale e tutte le organizzazioni sindacali e apre la strada ad un confronto aperto e trasparente che si deve fondare sulla migliore gestione delle Relazioni Sindacali, improntate sulla correttezza e all’altezza del Comune di Parma, uno dei Comuni più importanti della nostra Regione” – conclude Ambra Biagio.