
Le altre notizie pubblicate oggi
(non più in homepage)
___
18/05/2010
h.12.10
Al Signor PRESIDENTE del Consiglio C.le
Al Signor SINDACO
Oggetto: Interpellanza relativa ai rapporti tra il Comune di Parma e gli Operatori commerciali di piazza ghiaia provvisoriamente trasferiti nei box in legno di B.go delle Cucine e p.le della Pace.
Premesso che:
– Nel Settembre 2006 l’Amministrazione comunale in persona dell’allora assessore al commercio, signora Paola Colla, ha convocato individualmente, nel suo ufficio, gli operatori commerciali dei box di piazza Ghiaia per la sottoscrizione di una delle “opzioni DEFINITIVE” proposte dall’Amministrazione;
– Diversi Commercianti hanno sottoscritto la prima delle opzioni proposte per svolgere “attività di commercio fisso, con prelazione negli spazi derivanti dalla riqualificazione di piazza Ghiaia”
– Successivamente la Giunta ha approvato, con deliberazione n. 1302/19.10.2006, lo schema di concessione dei box in legno di B.go delle Cucine e piazza della Pace la quale non riporta alcuna premessa e all’art. 10 prevede la possibilità “di cedere a qualsiasi titolo la presente concessione” in caso di “cessazione di attività”;
– Nel testo della convenzione proposto alla firma degli Operatori commerciali interessati, in difformità da quello approvato con delibera di Giunta n. 1302/19.10.2006 è inserita una lunga e articolata premessa nella quale, tra l’altro, si legge che “la configurazione del futuro assetto progettuale di piazza Ghiaia non consentirà il posizionamento di box sul sedime della piazza stessa”;
– Il giorno 8 febbraio 2007, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10 della succitata convenzione, il Comune, ha autorizzato la cessione dell’attività commerciale del box n. 4 di B.go delle Cucine;
– In seguito “La Giunta, vista la nota pervenuta dalla società Progetto Ghiaia S.r.l. in data 16.04.2007 ha deciso di fornire le seguenti linee interpretative” della convenzione che di seguito si riportano: “la possibilità di cessione di azienda da parte degli operatori che hanno esercitato l’opzione del rientro nel nuovo comparto riqualificato, attiene esclusivamente ad ipotesi necessitata da motivazioni non dipendenti da volontà dell’operatore quali una di successione mortis causa o da patologie gravi ed invalidanti certificate e che risultino incompatibili con la prosecuzione dell’esercizio dell’attività”.
– Tali linee interpretative confliggono con le disposizioni dell’art. 10 della convenzione che stabilisce la possibilità di cedere la convenzione sottoscritta in caso di “cessazione dell’attività”;
– Risulta che ad un operatore commerciale che intendeva cedere la convenzione sottoscritta per cessazione dell’attività sia stato comunicato (solo verbalmente) dal competente Ufficio che la cessione non era possibile per effetto di un non meglio precisato nuovo atto di Giunta;
– Le ricerche effettuate hanno consentito di accertare che il solo atto di Giunta adottato riguardante le modalità di cessione dell’attività commerciale degli operatori trasferiti da piazza Ghiaia è la Determina n. 381 del 19.04.2007;
– Le Determine di Giunta sono atti d’indirizzo interno e come tali non hanno capacità modificatoria delle deliberazioni che sono atti pubblici e, in ogni caso, una convenzione sottoscritta non può essere modificata unilateralmente, cioè senza l’accordo di tutti i firmatari;
Tutto ciò premesso e considerato che potrebbe essere stato negato l’esercizio di un diritto riconosciuto dall’atto convenzionale sottoscritto, gli scriventi consiglieri
Chiedono
Al Sindaco
1)di chiarire: quale significato è attribuito all’affermazione “la configurazione del futuro assetto progettuale di Piazza Ghiaia non consentirà il posizionamento di box sul sedime della piazza stessa”. Affermazione che contrasta frontalmente con l’opzione sottoscritta dai commercianti su proposta del Comune;
2)se la Giunta ritiene di poter modificare la convenzione approvata con atto pubblico (delibera n. 1302/19.10.2006) mediante una determina che altro non è che atto di indirizzo interno;
3)se ritiene di dover impartire precise disposizioni agli uffici affinché non siano disattesi gli impegni convenzionalmente assunti dal Comune al fine di non esporre l’Ente ad eventuali richieste di risarcimento danni;
4)se ritiene che l’art.1372 cod. civ. sia abrogabile dalla Giunta;
5)se non si è posto il problema della necessità di rispettare il canone dell’imparzialità e del rispetto dei diritti di tutte le parti.
I consiglieri
Marco Ablondi
Giorgio Pagliari
Maria Teresa Guarnieri
Gabriella Biacchi (nella foto)