
In merito a quanto dichiarato dall’assessore Ferretti, durante l’intervista rilasciata ai media locali il 12 novembre 2015 nella quale il medesimo asseriva che “Parma Gestione Entrate S.p.A. è ufficialmente iscritta all’Albo dei Soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e accertamento dei tributi, poiché è stata “promossa” dal Ministero Economia e Finanze: è ed è sempre stata legittimata a riscuotere”, siamo ad allegare corrispondenza tra lo scrivente ed un Dirigente del Ministero dell’Economia e Finanze (vedi sotto).
Nella corrispondenza quale viene ribadito il concetto che solo le Società Iscritte all’Albo Ministeriale possono riscuotere tributi ed altre entrate locali.
Ciò smentisce chiaramente e clamorosamente quanto divulgato in conferenza dall’Ass. Ferretti circa il fatto che PGE fosse stata sempre pienamente legittimata a riscuotere anche senza essere iscritti e sopratutto che il Ministero avesse sostenuto questa tesi: nella realtà, PGE almeno fino al 6 novembre 2015 non poteva riscuotere nessun tributo, nemmeno quello per la Cosap e quindi neppure le contravvenzioni al codice della strada.
Il Comune di Parma sta spendendo inutilmente i soldi dei cittadini per difendersi in cause già perse e proporre appelli avverso sentenze che sono inoppugnabili: per questo motivo abbiamo già inviato i carteggi alla Corte dei Conti per la valutazione del danno erariale.
Invitiamo, nuovamente, l’Ass. Ferretti a dimettersi e con lui tutto il cda di Parma Gestione Entrate, giacché è intollerabile che un amministratore pubblico continui a deformare la verità e a propinare ai propri concittadini fatti destituiti di ogni fondamento.
Dott. Filippo Greci
Pres. Naz. MNC
Di seguito la corrispondenza tra il Presidente dei Nuovi Consumatori Filippo Greci e il dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze Emanuele Barone Ricciardelli:
From: BARONE RICCIARDELLI EMANUELE
Sent: Friday, November 27, 2015 3:03 PM
To: ‘Presidente Nuovi Consumatori’
Subject: R: risposta a mail del 12 novembre 2015 inerente iscrizione albo ministeriale
Buona sera
Certamente solo se si è iscritti si possono riscuotere tributi ed altre entrate locali
Cordiali saluti
Emanuele Barone Ricciardelli
Dirigente MEF
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Da: Presidente Nuovi Consumatori
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 15:01
A: BARONE RICCIARDELLI EMANUELE
Oggetto: Re: risposta a mail del 12 novembre 2015 inerente iscrizione albo ministeriale
Dottore,
ho un’emergenza e devo uscire dall’associazione.
Cmq lei e’ stato esauriente: se la società di Riscossione non e’ iscritta all’Albo dei Riscossori non può riscuotere nulla, nemmeno un semplice tributo.
Questo mi parte di aver capito.
La ringrazio e la saluto distintamente
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From: BARONE RICCIARDELLI EMANUELE
Sent: Friday, November 27, 2015 2:53 PM
To: ‘Presidente Nuovi Consumatori’
Subject: R: risposta a mail del 12 novembre 2015 inerente iscrizione albo ministeriale
Anche ora se vuole
Emanuele Barone Ricciardelli
Dirigente MEF
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Da: Presidente Nuovi Consumatori
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 14:53
A: BARONE RICCIARDELLI EMANUELE
Oggetto: Re: risposta a mail del 12 novembre 2015 inerente iscrizione albo ministeriale
A che ora potrei chiamarla dottore?
Grazie
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From: BARONE RICCIARDELLI EMANUELE
Sent: Friday, November 27, 2015 2:46 PM
To: ‘Presidente Nuovi Consumatori’
Subject: R: risposta a mail del 12 novembre 2015 inerente iscrizione albo ministeriale
Presidente
Mi può chiamare? Le illustro il quadro della situazione
Emanuele Barone Ricciardelli
Dirigente MEF
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Da: Presidente Nuovi Consumatori
Inviato: venerdì 27 novembre 2015 14:46
A: BARONE RICCIARDELLI EMANUELE
Oggetto: Re: risposta a mail del 12 novembre 2015 inerente iscrizione albo ministeriale
Lei e’ stato gentilissimo.
Quindi, in buona sostanza, se la società non è iscritta all’Albo dei Riscossori non può neppure riscuotere neppure un Tributo, oltre alla contravvenzione stradale?
Mi scusi se lo chiedo, ma è per esemplificare al massimo la materia, che e’ difficile, perchè vi è chi sostiene che anche senza l’ISCRIZIONE ALL’ALBO una società può riscuotere comunque…Non è vero quindi?
Mi può dare una conferma?
Grazie, lei e’ stato gentilissimo
Un caro saluto
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From: BARONE RICCIARDELLI EMANUELE
Sent: Friday, November 27, 2015 2:40 PM
To: mailto: presidentenazionale@nuoviconsumatori.com
Subject: risposta a mail del 12 novembre 2015 inerente iscrizione albo ministeriale
Buona sera
La norma prevede che Art. 53.
Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze e’ istituito l’albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione e
di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di
altre entrate delle province e dei comuni.
Sul sito www.finanze.it è scritto che:
Elenco dei documenti e dichiarazioni da allegare alla domanda di iscrizione nell’albo ministeriale ex Art. 53 del D.LGS15 DICEMBRE 1997, N. 446.
OGGETTO SOCIALE:
Gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse o complementari indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.
Deve contenere l’esplicito divieto per la società di effettuazione di qualsivoglia attività di commercializzazione della pubblicità sia diretta che indiretta.
Lo statuto della società deve prevedere l’inefficacia, nei confronti della società medesima, del trasferimento di quote od azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministero delle finanze.
COMPOSIZIONE SOCIETARIA:
Dichiarazione della società relativa all’identità dei titolari di quote od azioni: qualora le quote od azioni siano possedute da altre società di capitale è fatto obbligo di dichiarare l’identità delle persone fisiche cui le stesse appartengono o comunque siano direttamente o indirettamente riferibili. Tale obbligo non sussiste qualora la società che detiene direttamente o indirettamente il controllo sia quotata in una borsa valori dell’Unione europea, amministrata da un organismo indipendente cui spetti il compito di verificare la trasparenza e la regolarità delle transazioni.
Dichiarazione della società, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n, 15 di non essere controllata da società i cui soci siano imprenditori individuali che svolgono attività di commercializzazione delle pubblicità sia in modo diretto che indiretto.
Dichiarazione dei soci della società, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n, 15, relativa alla misura del possesso di quote od azioni di altri soggetti iscritti nell’albo o che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità e di non esercitare nei confronti di questi direttamente od indirettamente influenza dominante ai sensi dell’ art. 2359 C.C. e di non svolgere come imprenditori individuali attività di commercializzazione della pubblicità.
REQUISITI FINANZIARI:
1 milione di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente 100.000 abitanti;
5 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
10 milioni di euro per l’effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti.
REQUISITI TECNICI:
Dichiarazione, ai sensi degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente:
il possesso di una autonoma sede operativa con l’indicazione della ubicazione e delle dimensioni dei locali;
la consistenza delle strutture aziendali (mobilio, telefoni, fax, postazioni computer etc. );
numero e professionalità dei dipendenti.
PER I LEGALI RAPPRESENTANTI:
Dichiarazione, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente:
la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 7 del Decreto 11 settembre 2000, n. 289.
l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 9 del Decreto 11 settembre 2000, n. 289.
il possesso di almeno il titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado od in mancanza di idonea esperienza professionale almeno quinquennale.
Emanuele Barone Ricciardelli
Dirigente MEF