Allerta incendi nelle Terre Verdiane

SMA MODENA
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03/08/2010
h.12.30

E’ vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto a distanza minore di 100 metri dalle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi. Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità tale distanza è elevata a 200 metri. Il fuoco deve essere sempre custodito, chi lo accende è personalmente responsabile degli eventuali danni che da esso possono derivare”.
Sono questi due capisaldi dell’avviso pubblico emanato dal direttore della Agenzia per la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna Demetrio Egidi che ha attivato la fase di preallarme e dichiarato lo Stato di grave pericolosità riguardo agli incendi fino 25 agosto. La determina è stata emanata d’intesa con la direzione regionale dei Vigili del Fuoco, il Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato e il Centro Funzionale Arpa-Sim: anche Unione Terre Verdiane invita, dunque, la cittadinanza a prestare attenzione alle norme, attraverso un appello del referente e coordinatore del Piano di Protezione Civile Cristiano Ceccato.
Gli incendi boschivi non rappresentano certo il rischio principale nel territorio nelle Terre Verdiane – hanno sottolineato in una nota congiunta il presidente dell’Unione Giorgio Quarantelli e il dottor Ceccato – ma è bene fare molta attenzione e tenere comportamenti corretti, perché praticamente il 100% degli incendi è dovuto alla mano dell’uomo: basta una piccola disattenzione per distruggere ettari di bosco. E’ anche molto importante che chiunque si accorga di un incendio lo segnali immediatamente telefonando ai numeri indicati, perché la velocità dell’intervento è fondamentale per il successo delle operazioni di spegnimento”.

SANZIONI
Fino al 25 agosto il personale del Corpo Forestale dello Stato e tutti gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati di applicare gli inasprimenti delle sanzioni amministrative previste ai commi 6 e 7 dell’art. 10 della legge n. 353/2000, nonché i divieti previsti dalle “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale” e dalle norme in materia di antincendio boschivo.
La violazione a tali divieti, con riferimento espresso al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene dichiarato lo stato di pericolosità, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 1.032,91 euro (lire 2.000.000) e non superiore a 10.329,14 euro (lire 20.000.000).

CODICE PENALE
Si ricorda inoltre quanto previsto dal Codice penale:
423. “Incendio”.
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.
423-bis. “Incendio boschivo”.
Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l’incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall’incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall’incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all’ambiente.

CONSIGLI
Evitare ogni azione che possa innescare incendi: accendere fuochi, gettare mozziconi accesi, utilizzare fiamme libere, parcheggiare automezzi su aree con vegetazione secca che possa entrare in contatto con la marmitta.
E’ importante che i proprietari o conduttori di fondi rurali ed agricoli intervengano pulendo e rimuovendo i materiali vegetali secchi, in particolare lungo i cigli stradali.

NUMERI DA CHIAMARE
1515 (N° di pronto intervento del Corpo Forestale dello Stato);
115 (N° di pronto intervento dei Vigili del Fuoco);
8008-41051 (N° verde regionale);
800-333-911 (N° verde Agenzia regionale di Protezione).