
L’Assessore all’Ambiente non semplifichi! E si assuma le sue responsabilità, come si addice ad un Amministratore, che non può ignorare la legge.
Il problema, infatti, è che la legislazione vigente non dice affatto quello che sostiene l’Assessore, che vuole lavarsi le mani del pasticciaccio di quello che, ironicamente (se è ammesso), ben potrebbe essere chiamato l’ “obelisco dell’era di Federico”.
Il testo vigente del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, infatti, riconosce agli Enti locali la responsabilità della localizzazione sul suolo pubblico (art. 86) e della verifica della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (art. 87).
La Legge Regionale Emilia-Romagna 31 ottobre 2000, n. 30, prevede, all’art. 8, che gli impianti di telefonia mobile debbano essere autorizzati, previa valutazione sui possibili impatti anche ambientali. E, all’art. 9, vieta la collocazione, tra l’altro, nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, stabilendo che la localizzazione di nuovi impianti in prossimità di tali aree deve avvenire perseguendo obiettivi di qualità, che minimizzino l’esposizione ai campi elettromagnetici di tali aree e prevedendo financo la delocalizzazione (art. 10).
Or bene, in linea d’aria e di terra, distano al massimo 200 metri dall’antenna della rotonda di via Montebello un plesso scolastico con elementari, medie e liceo pedagogico, almeno due nidi e due scuole materne, senza dimenticare le scuole di via Solferino e di piazzale Volta.
Conosce, peraltro, l’Assessore la giurisprudenza del Consiglio di Stato?
Sa che il massimo organo di giustizia amministrativa riconosce ai Comuni la competenza in ordine alla localizzazione?
Sa che, anche quando accoglie ricorsi contro i limiti “eccessivi” imposti dai Comuni, non evita di affermare che questi ultimi possono introdurre dei criteri localizzativi, che escludano “ragionevolmente ed in ossequio al principio di precauzione di matrice comunitaria, l’installazione di fonti di inquinamento elettromagnetico in aree dove è massima la densità abitativa e dove, tra l’altro, sono localizzate scuole” (Cons. St. – sez. III – 21/01/2015, n. 183; Cons. St. – sez. VI – 9/01/2013, n. 44; Cons. St. – sez. VI – 9/06/2006, n. 3452)?
Sa, infine, che il Consiglio di Stato riconosce il “diritto di azione” ai cittadini, ai “soggetti residenti in immobili ubicati a poca distanza da nuovi impianti di telefonia mobile e che ritengono di poter subire un danno per la natura, le dimensioni, la destinazione della nuova opera ed in relazione ad un paventato pericolo per l’ambiente, la salute e la qualità della vita” (Cons. St. – sez. III – 3/02/2016, n. 411)?
La “morale della favola” è che il legislatore può fare sempre meglio, ma l’Amministratore oculato ed imparziale ha gli strumenti per trovare le soluzioni “bilanciate” imposte dalla legge e ha il dovere della trasparenza e del confronto con i cittadini, che, se possono agire in causa, sono portatori di interessi tanto quanto i gestori della telefonia mobile.
Io mi sono esposto sulla base di questi elementi, che oggi espongo, conscio della loro noiosità, perché sia chiaro che la mia presa di posizione di ieri è stata dettata dalla documentata consapevolezza della serietà e anche della tecnicalità della questione, consapevolezza che mi pare totalmente assente dal comunicato irato dell’Assessore, tutto in politichese.
Giorgio Pagliari