Dubbi sulla cessione dell’ex Macello ad Alfa

SMA MODENA

07/07/2011
h.13.00

Ill.mo Sig. PRESIDENTE Consiglio Comunale di Parma
e, p.c.,
Ill.mo Sig. SINDACO Comune di Parma

Interrogazione ex art. 28 Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
Oggetto: cessione ex Macello ad Alfa S.p.A..

I sottoscritti Consiglieri comunali,
premesso che:
a) con rogito notarile dr. C.M.C. 29.12.2009 rep. 28113 – racc. 13590 è stato ceduto per € 2.570.100,00 ad Alfa S.p.A. dal Comune di Parma il compendio dell’ex Macello, costituito da un terreno di mq 40000 con una previsione urbanistica di mq 12000 di SLU e dal complesso immobiliare denominato “Stalline di Maria Luigia”;
b) con deliberazione 5.12.2008 n. 164, il medesimo compendio è stato ricompreso, dal punto di vista urbanistico, nel “Sub-ambito di trasformazione 22S20 destinato alla realizzazione di un polo della logistica e della ricerca avanzata”, ricevendo una sicura valorizzazione;
c) l’Agenzia delle Entrate, con relazione 31.08.20009 prot. 6318 (prot. Comune PR 8.09.2009 n. 155817), ha offerto due valori di stima del compendio dell’ex Macello:
– € 5.420.000,00 in caso di approvazione della variante urbanistica sulla destinazione (che è intervenuta: vedasi punto b)) e di consegna dell’immobile libero da persone e cose;
– € 2.570.000,00 nel caso di cessione dell’immobile occupato;
d) il compendio risulta locato fino al 17.10.2021 (in quanto “con successivo atto del Segretario Comunale a suo repertorio n. 39195 del 10.01.2006 la durata della concessione è stata prolungata fino al 17.10.2021”);
e) l’Agenzia del Territorio definisce il canone annuo di locazione di € 36.151,98 “modesto”, sottolineando la esistenza della possibilità di ridurre tale importo, fino ad azzerarlo, detraendo da esso il 20% dell’ammontare delle spese per migliorie effettuate in ciascun anno;
f) il contratto di locazione – ricorda, infine, l’Agenzia del Territorio – è “revocabile solo in caso di comprovati motivi di pubblico interesse”;
g) l’immobile è stato ceduto all’unico partecipante all’asta pubblica – Alfa S.p.A., Società di STT Holding S.p.A. – al prezzo di € 2.570.100,00 cioè per € 100,00 (diconsi Euro 100/00) in più del prezzo a base d’asta;
h) la Giunta municipale ha approvato l’asta e ha deliberato l’alienazione con l’atto 1780/86 del 23.12.2009;
i) approfondite le carte, la decisione lascia sconcertati:
1. l’Agenzia del Territorio ha ipotizzato un valore di € 5.420.000,00 per l’immobile venduto libero;
2. l’immobile è stato alienato per € 2.570.100,00 – cioè con una minusvalenza di € 2.849.900,00 – per la presenza di un contratto di locazione che, in 12 anni, avrebbe reso € 433.823,76;
3. la perdita per il Comune è di € 2.416.076,24: una perdita ingiustificata ed ingiustificabile perché o ci si sarebbe dovuti avvalere della clausola di revoca per comprovati motivi di pubblico interesse o, nell’impossibilità, si sarebbe dovuto ricercare un accordo consensuale per la liberazione o si sarebbe dovuto soprassedere all’alienazione;
4. la vendita in una gara con un solo offerente per di più con un sovraprezzo di € 100,00 (diconsi cento/00) è un non-senso;
5. la vendita effettuata alla società controllata al 100% da STT Holding S.p.A. rientra in quelle c.d. “alienazioni infra gruppo” contestate dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti con la delibera 17/2011;
6. il danno patrimoniale per il Comune di Parma è evidente, al pari della ragione di questa assurda operazione: l’irresponsabile corsa alla finanza creativa e al gioco dei c.d. vasi comunicanti per coprire i buchi del Comune e delle Società partecipate;
j) le condizioni di Alfa S.p.A. lasciano sperare che la stessa non abbia pagato le rate e che, quindi, il contratto si possa – e si debba – dare per risolto, evitando al Comune di Parma il danno patrimoniale sopra evidenziato. Al riguardo, si ricorda che i termini dei singoli pagamenti sono stati definiti, nel contratto, “essenziali” e che la clausola 6.1 prevede la risoluzione del contratto in caso di mancato saldo entro il 31.12.2010.
Avvalersi di tale clausola, nel contesto dato, è più che doveroso per evitare di aggiungere danno a danno e, per altro verso, per eliminare il danno causato dall’alienazione;
CHIEDONO
A) urgenti spiegazioni su tutto quanto esposto in premesse;
B) se Alfa ha versato le rate e, se sì, l’indicazione precisa e analitica delle relative operazioni bancarie e contabili;
C) in caso di inadempimento, se si è provveduto ad eccepire la risoluzione della compravendita e, se no, se si intende farlo e in quali tempi.

Parma, 7.07.2011

Giorgio Pagliari
Marco Ablondi