E’ reato introdursi in una proprietà privata dichiarando di essere un’altra persona

SMA MODENA
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La legge per tutti. Accade, purtroppo, sempre più abitualmente che sedicenti soggetti dichiarino di essere un’altra persona per cercare di introdursi in una abitazione o in una dimora di carattere privato.

Si pensi, tanto per fare un esempio, piuttosto frequente, alla dichiarazione di un agente di una società elettrica privata che si presenti, invece, come il dipendente dell’Enel venuto a controllare il contatore della luce; o al rappresentante di commercio che si finga vicino di casa o al cosiddetto “esattore” di una società di recupero crediti o della stessa RAI che finga di essere un ufficiale giudiziario del tribunale.

Ebbene, in tutte queste ipotesi, come affermato dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con una sentenza del novembre dello scorso anno (sent. n. 46460 del 23/11/2015), l’inganno finalizzato ad introdursi nella altrui proprietà, fa scattare il reato di violazione di domicilio di cui all’art. 614 del c.p. che punisce con l’arresto fino a tre anni chiunque s’introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi s’introduce o vi si trattiene clandestinamente o con l’inganno.

Per espresso disposto del nostro legislatore, pertanto, alla introduzione in una abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora effettuata contro il volere del proprietario è equiparato l’ingresso fraudolento posto in essere con artifici e raggiri diretti ad escludere l’eventuale opposizione di chi ha diritto a negare lo stesso accesso.

Ne consegue che ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio è assolutamente irrilevante che il proprietario abbia prestato il proprio consenso all’accesso in quanto il carattere fraudolento della introduzione, estorta con l’inganno, rende priva di ogni valore la volontà manifestata.

Per concludere chiunque si introduca in un luogo adibito ad uso domestico, o in un altro luogo deputato ad attività di lavoro, di studio, di svago, di commercio o di produzione, con l’uso di espedienti e di raggiri al fine di sottrarsi al diritto di esclusione del proprietario, risponde del reato di violazione di domicilio, punibile a querela della parte che subisca la lesione del fondamentale diritto di libertà domestica o di dimora.

Avv. Barbara Ponzi