
La Pedemontana Sociale risponde all’articolo nel quale si documentava il raddoppio dello stipendio di Adriano Temporini che, inquadrato come D3 per un compenso di 27.100 euro, arriva a guadagnare tra compenso aggiuntivo per la posizione organizzativa, premi e retribuzione arbitraria “ad personam” 63.700 euro all’anno, di fatto più che raddoppiando lo stipendio di partenza. Ovviamente tutto pagato con i soldi dei cittadini.
La nota di Pedemontana Sociale:
Per prima cosa corre l’obbligo di precisare come, contrariamente a quanto affermato nell’articolo dal giornalista, non sia affatto “sparito” dal sito di Azienda Pedemontana Sociale il compenso del Direttore Generale Temporini. Più semplicemente, i dati che riguardano il Dott. Temporini sono stati spostati, il 30 di giugno (possiamo provarlo avendo fatto il backup del database), dalla sottosezione “Posizioni Organizzative”, all’interno della sezione “Personale” di Amministrazione Trasparente, alla sezione “Incarichi amministrativi di vertice”. Un trasferimento dovuto all’applicazione di quanto disposto dalla delibera n. 1310/2016 di Anac, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Nessun mistero, quindi, né gioco di prestigio. I dati c’erano e ci sono. Bastava cercarli nel posto giusto.
In riferimento al primo quesito, posto dal giornalista che chiede: “Sulla base di quale norma di legge è stato attribuito ad un dipendente a tempo indeterminato un bonus ad personam”, se “si sono verificati altri casi simili, ad esempio all’interno del territorio della Pedemontana, aventi un contratto nazionale Enti Locali” e “se sì, quali?”, occorre osservare che, essendo Pedemontana Sociale un’azienda speciale che rientra nella categoria degli enti pubblici economici, i dipendenti non hanno lo status di pubblico dipendente, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001, non essendo l’azienda speciale un’amministrazione pubblica (si veda a titolo esemplificativo anche la sentenza del Consiglio di Stato sez. V del 7/02/2012 n. 641).
Pertanto, il contratto applicato al Dott. Temporini a seguito di concorso a evidenza pubblica, non è soggetto alla normativa del Testo Unico del Pubblico Impiego. Prova ne è che un dipendente di azienda speciale non può richiedere la mobilità presso altri enti locali, ma può, contrariamente a un dipendente pubblico, richiedere l’anticipo del TFR. La categoria D3 alla quale si fa riferimento nel contratto, è quindi la base di un trattamento economico che comprende la remunerazione di ulteriori incarichi come quello di direttore generale.
Tradotto significa: al funzionario Temporini si applica il CCNL enti locali, cat. D3, con indennità di posizione; al direttore generale Temporini si applica un ulteriore trattamento economico determinato dal CDA e riassunto nell’assegno “Ad Personam”, che intende remunerare l’alta professionalità dell’incaricato e le responsabilità connesse al ruolo di Direttore Generale.
Il secondo quesito, “sulla base di quale motivazione tecnica è stato indispensabile erogare “ad personam” a Temporini 20.375 euro all’anno (in aggiunta ai 12.911 euro della posizione organizzativa)”, la risposta è che tale decisione, legittimamente adottata dal Cda dell’Azienda che ha tutto il diritto e il dovere di determinare il compenso del direttore generale (vedasi articolo n. 21, comma 4 dello Statuto di Azienda Pedemontana Sociale), discende da una comparazione con gli stipendi medi erogati a professionisti che rivestono funzioni analoghe, dalla valutazione della professionalità del Dott. Temporini, così come si evince dal suo curriculum, dalle mansioni e dalle responsabilità assunte così come declinate nello statuto (Art. 22 dello Statuto di Azienda Pedemontana Sociale), nonché dal suo apprezzato operato in azienda negli ultimi 9 anni, vale a dire dal 2008, anno in cui è stata costituita Pedemontana Sociale.
La terza domanda del giornalista: “Sulla base di quale normativa è possibile riconoscere una retribuzione “ad personam” quasi pari allo stipendio base previsto per i D3 dal contratto nazionale Enti Locali? Oppure esistono delle sentenze della Corte dei Conti che lo vietano?”, trova risposta in quanto è già stato detto. Non essendo il Dott. Temporini soggetto esclusivamente al contratto nazionale Enti Locali, poiché, lo ripetiamo, Azienda Pedemontana Sociale ha lo status di ente pubblico economico, la sua retribuzione “ad personam” è legittima tenendo conto dell’incarico a termine di direttore.
Ultima precisazione, ma non per importanza: nell’ambito del suo ruolo, che svolge dal 2008, il Dott. Temporini gestisce un volume di spesa annuo ad oggi pari a € 6.141.624 per assistere 2711 persone residenti, con un impegno diversificato per 919 minori e 1792 tra adulti, disabili e anziani, tramite il lavoro coordinato di 63 dipendenti.
A fronte di questa significativa responsabilità, il Dott. Temporini percepisce lo stesso identico stipendio da quando è Direttore, nonostante il progressivo aumento dei servizi attivati e degli utenti in carico: dal 2008, gli assistiti sono cresciuti di 464 minori e di 835 tra adulti, disabili e anziani in carico, oltre ad essere stati attivati ben 38 progetti complessivi.
Ciò anche a testimonianza di un’Azienda che persegue una politica di attenzione ai costi, soprattutto in tempi di crisi come questi. Crisi che Pedemontana Sociale tocca con mano quotidianamente, sostenendo le famiglie in difficoltà grazie anche alla competenza ed alla scrupolosa attenzione del Direttore Adriano Temporini, al quale si conferma la piena soddisfazione e la totale fiducia dell’intero CdA dell’Azienda.
per il CdA dell’Azienda Pedemontana Sociale
Il Presidente Paolo Bianchi