
La legge per tutti. Tra le principali fonti di litigio in condominio vi sono i rumori prodotti dagli animali domestici, rumori che spesso mal si conciliano con la pazienza dei vicini di casa.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha più volte precisato (Cass. n. 4706/2011; Cass. sent. n. 36241/2004; Cass. n. 715/2001) che il regime di responsabilità del proprietario degli animali “rumorosi” è diverso a seconda che si parli di responsabilità civile o penale.
La responsabilità civile sussiste, infatti, quando il rumore prodotto dagli animali arrechi fastidio ad un solo soggetto o a più persone determinate e sia tale da superare la normale tollerabilità, concetto quest’ultimo che ha un valore relativo che il giudice definisce in base alla situazione ambientale secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Spetta, pertanto, al magistrato definire, di volta in volta, la soglia della normale tollerabilità, ossia accertarne il superamento ed individuare gli accorgimenti necessari a ridurre i rumori ricordano, in ogni caso, che secondo la giurisprudenza, il rumore si deve ritenere intollerabile quando sul luogo che subisce le immissioni si riscontri un incremento del livello medio del rumore di fondo di oltre 3 decibel.
La responsabilità penale, invece, rispetto a quella civile richiede qualcosa in più oltre al fatto comunque necessario, che il rumore superi la normale tollerabilità, ed in particolare che la molestia sia rivolta a un gruppo indistinto di soggetti, come ad esempio tutto il quartiere o tutto il vicinato, con la conseguenza che se il rumore molesta una o più persone determinate o individuabili facilmente, è possibile solo attuare la tutela civile del risarcimento del danno, mentre il proprietario dell’animale non potrà essere perseguito per il reato contravvenzionale di “disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”, disciplinato dall’art. 659 del Codice Penale.
Nello specifico, secondo la giurisprudenza il rumore dell’animale è qualificabile come molesto solo se è anomalo, ossia incessante o tale da disturbare il riposo notturno delle persone mentre, il cd. rumore fisiologico (ad esempio, il cane che abbaia quando qualcuno suona il campanello) deve essere tollerato dai vicini e non può dar luogo a legittime pretese giudiziarie.
Del resto, la giurisprudenza ha ritenuto che il cane ha diritto ad abbaiare, diritto che non gli può essere negato perché si tratta di un fatto naturale, il cui suono rientra nei normali rumori di fondo.
In ogni caso il padrone deve fare di tutto perché ciò non avvenga immotivatamente (ad esempio, innervosire l’animale deliberatamente o lasciarlo senza mangiare per molto tempo, ecc.) o negli orari di riposo delle persone.
Infine, oltre all’azione di risarcimento del danno (se ad essere molestata è una o più persone specifiche) e alla querela (quando il cane reca disturbo a un numero indeterminato di persone), la persona che si ritiene danneggiata può anche chiedere, tramite un provvedimento d’urgenza, l’allontanamento dell’animale molesto, oppure chiedere, se ricorrono gli estremi del reato, il sequestro preventivo dell’animale molesto.
In particolare secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza 20 ottobre – 22 dicembre 2016, n. 54531) il sequestro, attivabile anche se gli animali sono detenuti legalmente, deve ritenersi legittimo ogni volta in cui, dimostrata la fallibilità di ogni altro strumento giudiziario, il permanere degli animali nella disponibilità del loro proprietario renda altamente probabile la reiterazione del reato di cui all’art. 659 del c.p., per l’integrazione del quale è sufficiente l’idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l’effettivo disturbo alle stesse.
Avv. Barbara Ponzi
Foro di Parma
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