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28/06/2010
h.18.10
Ill.mo Sig.
SINDACO
Ill.mo Sig.
PRESIDENTE
Consiglio Comunale
Interrogazione ex art. 28 Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale: Promozione e sostegno di nuove attività imprenditoriali e dello sviluppo ed espansione di imprese esistenti costituite da giovani imprenditori (deliberazioni n. 650/32 del 13.05.2010 e 556/25 del 29.04.2010).
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
premesso che
a)con le deliberazioni 29.04.2010 n. 556/25 e 13.05.2010 n. 650/32, la G.M. ha deciso un’iniziativa a sostegno della nuova imprenditoria e per la promozione di quella esistente relativamente alle imprese individuali o alle società di cui siano titolari o azionisti di maggioranza “giovani imprenditori”, categoria identificata con le Persone tra i 18 e i 40 anni di età;
b)le ipotesi contemplate dai predetti atti sono due:
finanziamento diretto dell’attività (max € 300.000 e comunque non più del 30% del capitale sociale);
finanziamento indiretto tramite l’offerta di servizi di tutoraggio (disbrigo di pratiche amministrative; supporto nella definizione e implementazione delle strategie aziendali; introduzione e accesso al credito; ricerca sede sociale; supporto formazione del personale; ricerca di partner industriali e commerciali per lo sviluppo o il consolidamento dell’attività; attivazione rete di fruitori qualificati);
c)l’esecuzione delle deliberazioni è stata affidata ad STT S.p.A.;
d)le deliberazioni predette lasciano più che perplessi per varie ragioni, tra le quali:
1)in questo momento di gravissima crisi, che senso ha un’iniziativa mirata ad un solo segmento dell’imprenditoria?
2)i due strumenti appaiono tra loto assolutamente eterogenei e certamente non parimenti funzionali alla costituzione o sostegno di imprese “giovani”;
3)quale senso ha un apporto consulenziale in presenza di servizi resi dalle varie Associazioni di categoria?
4)la disciplina del rapporto tra STT e le singole società lascia più che perplessi sul piano dei procedimenti di selezione delle imprese, su quello delle garanzie che il prestito non sia “a fondo perduto” (per non dire, “perso a priori”), sul pianole ruolo di controllo che STT dovrebbe svolgere e su quello delle sanzioni convenzionali (la revoca del finanziamento o del servizio di tutoraggio);
e)pregiudiziali sono, peraltro, due rilievi: la legittimità di un simile intervento da parte di un Comune e il ruolo che viene affidato ad STT S.p.A..
Da un lato, infatti, vi è da chiedersi se un Comune possa svolgere la funzione di finanziatore di imprese, per di più di un settore predefinito in base ad un criterio anagrafico, ovvero se possa diventare una struttura di consulenza.
Dall’altro, non può sfuggire che STT S.p.A., tenuto conto delle molte – improprie ed illegittime – competenze attribuitele dallo Statuto e dagli atti della G.M., attraverso l’attività contemplata da queste deliberazioni potrebbe assumere di fatto un ruolo ancora più marcato di condizionamento del sistema socio-economico di Parma, consentendo al Comune, sia pure indirettamente (ma non meno significativamente), di svolgere una funzione, del tutto impropria, di operatore imprenditoriale. Inutile nascondere, infine, i rischi di un sistema potenzialmente clientelare, la cui negatività dipenderà dal successo o meno dell’iniziativa, ma che rimane un dato non meno negativo e preoccupante;
f)il finanziamento dell’intera operazione è totalmente oscuro, omettendo la deliberazione ogni riferimento con la scusa (implicita, ma non meno evidente) che sarà STT S.p.A. a dover rinvenire i fondi. Il problema, comunque, è tutto comunale e pubblico perché STT S.p.A. è società partecipata al 100% dal Comune di Parma, cosicchè è doverosa, quanto meno sul piano politico, la massima chiarezza sulla copertura finanziaria dell’operazione;
g)la capacità economico-finanziaria di STT S.p.A., peraltro, è tutta da dimostrare tra campagne – smentite, ma…. – in dollari o in Euro sul mercato americano e l’attuale situazione economico-finanziaria di STT S.p.A, che spinge, oggi, “Affari e finanza (inserto economico di “La Repubblica”: pg. 15) a titolare “Parma, S & P lancia l’allarme sulla superholding comunale”;
h)le deliberazioni predette violano palesemente il principio della concorrenza e il diritto di sovvenzioni pubbliche, ma appaiono anche in contrasto con il T.U. degli EE.LL. e con il Codice dei Contratti Pubblici;
i)l’attenzione al mondo imprenditoriale, al pari di quella ai problemi del lavoro, è più che mai sacrosanta in questo momento di crisi economica.
Il compito del Comune, però, è, da un lato, in nome della sussidiarietà (ove attuata e non declamata), quello di aiutare a supportare le iniziative che vengano avanzate da Associazioni di categoria e da singole realtà; e, dall’altro, di muoversi nell’ambito delle proprie competenze e di non assumere né funzioni, né ruoli improprii. Queste deliberazioni sembrano essere, sotto ogni profilo, di segno opposto e appaiono il sintomo di un sempre più malinteso protagonismo “ad ogni costo”, di cui STT S.p.A. sembra lo strumento “ideale” perché consente, in specie, di non fare i conti con il principio della copertura di spesa e degli equilibri di bilancio;
CHIEDE
formale spiegazione delle ragioni politiche e delle basi giuridico-formali delle predette deliberazioni.
Giorgio Pagliari