Garanzia Giovani, è possibile attivare anche i tirocini

SMA MODENA
lodi1

15/12/2014

Il tirocinio è una delle esperienze che i giovani fino a 24 anni possono scegliere di realizzare aderendo al Programma Garanzia Giovani.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro ma una modalità formativa finalizzata a sostenere le scelte professionali e a favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (Legge Regionale 17/2005 modificata dalla Legge Regionale 7/2013).
Tra le novità introdotte della legge 7, entrata in vigore il 16 settembre 2013, c’è anche il diritto del tirocinante a ricevere un’indennità mensile pari ad almeno 450 euro al mese (commisurati all’effettiva presenza del tirocinante).
Al fine di contrastare la disoccupazione giovanile e favorire la realizzazione di esperienze formative in contesti lavorativi, nell’ambito di Garanzia Giovani il 70% (per un massimo di 300 euro) di tale indennità mensile è finanziata della Regione e corrisposta dall’INPS direttamente al giovane, il restante 30% è a carico dell’impresa.
Le risorse che la Regione Emilia-Romagna ha destinato a questa misura ammontano a 20.852.973 euro.
I tirocini di Garanzia Giovani possono durare al massimo 6 mesi. La durata dei percorsi dipende dagli obiettivi di apprendimento previsti per ciascun tirocinante.
Nel caso in cui un datore di lavoro abbia individuato autonomamente un tirocinante e intenda attivare il percorso nell’ambito di Garanzia Giovani, è necessario che il giovane sia iscritto al programma, abbia firmato il patto di servizio col proprio centro per l’impiego, che nel patto sia prevista la misura del tirocinio e che la convenzione sia siglata con un soggetto promotore tra quelli autorizzati dalla Regione.

Che cosa serve per attivare un tirocinio
I tirocini devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra un soggetto promotore (soggetti che garantiscano la regolarità e la qualità dell’iniziativa) e un soggetto ospitante (datore di lavoro) interessato ad ospitare il tirocinante.
Per ciascun tirocinante, i due soggetti devono concordare un progetto formativo individuale, che nel corso dell’esperienza di tirocinio deve essere rispettato, fino al raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

Chi può essere promotore di un tirocinio

Per attivare un tirocinio i giovani e le imprese possono rivolgersi ai soggetti promotori autorizzati sul territorio regionale.
L’elenco dei soggetti autorizzati nell’ambito di Garanzia Giovani è disponibile a questo indirizzo:
https://sifer.regione.emilia-romagna.it/catalogo_tirocini/catalogo_promotori/promotori.php

La formalizzazione e certificazione delle competenze acquisite
Per rafforzarne la componente formativa e contrastarne i possibili utilizzi elusivi, con delibera di giunta n. 960/2014 la Giunta Regionale ha approvato per tutti i tirocini, compresi quelli attivati nell’ambito di Garanzia Giovani, le modalità per formalizzare e certificare le capacità e le competenze acquisite dal tirocinante durante l’esperienza.
Tutti i tirocini dovranno pertanto concludersi con una valutazione obiettiva delle competenze acquisite che, se positiva, prevede il rilascio dell’attestato “Scheda Capacità e Conoscenze”.
Gli standard utilizzati per definire gli obiettivi formativi e quelli per poterne valutare il conseguimento – responsabilità in capo al soggetto promotore che deve anche svolgere verifiche in itinere – sono quelli del Sistema regionale delle qualifiche
Sarà il tirocinante, all’atto della progettazione del tirocinio, ad individuare, sulla base dell’elenco degli organismi accreditati, il soggetto formativo incaricato di erogare il servizio di SRFC (Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze).