Tangenziale, “la Municipale non può fare multe”

SMA MODENA
lombatti_mar24

21/01/2014
h.15.00

Nei giorni scorsi il Giudice di Pace di Parma ha emanato una sentenza vittoriosa molto interessante, a favore di un nostro associato, nell’ambito della vicenda VELOX Tangenziale Sud.
L’originalita’ della sentenza, differente da tutte le altre, risiede nelle motivazioni assolutamente innovative.
Il GDP di Parma ha infatti statuito un principio di diritto importantissimo, sulla base del Documento Anas che classifica la Tangenziale Sud come strada extraurbana principale di tipo B, e sulla base di una nostra perizia tecnica che dimostra la bonta’ dell’assunto di Anas.
La polizia municipale non può fare multe sulla tangenziale , neanche con l’autovelox.
Secondo il Giudice di Pace, le strade extraurbane principali sono da equipararsi alle autostrade e, pertanto, su di esse le multe possono essere elevate solo dalla Polizia di Stato e non dai vigili urbani.
Il che vale anche se il tratto di strada su cui è posizionato l’autovelox rientra nel territorio del Comune cui afferisce la polizia.
Anche se, secondo la sentenza n. 23813 del 10 novembre 2009 della Cassazione, la Polizia Municipale può essere legittimata sotto il profilo della competenza territoriale, accertare le violazioni in materia di circolazione stradale su tutto il territorio comunale in virtù della legge 65/1986, tuttavia nello specifico la locale Polizia Municipale di Parma non sembra legittimata ad operare e quindi di prestare servizio di regola ed in modo ordinario sulle autostrade e strade extraurbane principali ad esse equiparate ex art. 175 e 176 CdS. restando l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento del servizio, elementi esterni all’accertamento e ininfluenti sulla competenza territoriale.
Non sussiste alcun dubbio che il luogo individuato ex Tangenziale Sud ricada all’interno del territorio del Comune di Parma, ma è altrettanto vero che esso non costituisce affatto un centro abitato e il tipo di strada extraurbana principale, equiparata dagli artt. 175 e 176 C.d.S ad una autostrada non consente alla Polizia Municipale di svolgere di regola e in modo ordinario su di essa servizio il servizio di prevenzione e accertamento delle infrazioni che regolano l’uso della autostrada ai sensi del quinto comma dell’art. 372 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del C.d.S.), proprio perché è locale e priva di titolo.
E’ stato messo anche in evidenza che tutta la cartellonistica, alla luce della classificazione di Anas in parola, e’ fuori norma e non rispetta i limiti di posizionamento dai velox stessi.
Questa sentenza spiana di fatto la strada a futuri risarcimenti per coloro che hanno pagato le contravvenzioni, giacche’ il Comune di Parma basava le proprie difese sul fatto che la Ex Tangenziale Sud fosse una extraurbana secondaria e non principale: e’ come sostenere che non vi e’ differenza tra una Fiat punto ed una Mercedes classe A….
Il Comune di Parma ha annunciato appello contro tutte le sentenze di sconfitta, numerose anche in questi giorni, sebbene fino ad ora non e’ stato notificato alcun atto.
Annunciamo che la nostra Associazione e’ a disposizione per fornire la documentazione a tutti coloro che hanno proposto ricorso anche senza il patrocinio dei nostri avvocati.
Siamo a disposizione di ogni cittadino, societa’ o libero professionista per la fornitura gratuita di tutto il materiale che occorre per resistere agli atti di Appello del Comune.
Atti che se proposti comporteranno lo stanziamento di una notevole somma per le spese legali che graveranno sui cittadini di Parma.
Somme che potrebbero essere impiegate per iniziative di tipo sociale, visto il drammatico periodo in cui si vive.

Dott. Filippo Greci
Pres. Naz. Mov. Nuovi Consumatori