Scattano da oggi, 1° ottobre 2024, le limitazioni al traffico per i mezzi più inquinanti come previsto dal Pair – Piano aria integrato Regione Emilia-Romagna 2030.
Il Piano conferma le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli più inquinanti già vigenti. Non ci sono, pertanto, grosse novità rispetto a quanto era già in vigore durante la prima parte del 2024.
La promozione della sostenibilità ambientale, attraverso la riduzione di emissioni inquinanti nell’aria, si sostanzia attraverso quattro macro azioni: limitazione al traffico per i veicoli più inquinanti dal lunedì al venerdì, domeniche ecologiche, adozione delle misure emergenziali in caso di sforamento dei limiti di legge del pm10 e gestione impianti di riscaldamento.
Per chi possiede un’auto soggetta a limitazioni è possibile aderire al servizio Move – IN, con la possibilità di avere a disposizione un chilometraggio di percorrenza limitato, in base alle categorie dei veicoli, per muoversi.
Ecco le limitazioni dei veicoli inquinanti.
Fino al 31 marzo 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, eccetto che nelle giornate festive (1/11/2024, 25/12/2024, 26/12/2024, 01/01/2025 e 06/01/2025), in tutta l’area interna alle tangenziali e nel parco Area delle Scienze (Campus Universitario), l’istituzione del divieto totale di circolazione per:
– veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
– veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
– veicoli alimentati a Gpl/benzina o metano/benzina 0 ed Euro 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
– ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
Domeniche ecologiche.
Sono previste ogni domenica dal 1 ° ottobre 2024 al 31 marzo 2025, dalle 8.30 alle 18.30, a eccezione dell’8 dicembre, in tutta l’area interna alle tangenziali
L’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli.
Veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
Veicoli alimentati a Gpl/benzina o metano/benzina 0 ed Euro 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
Ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
Misure emergenziali.
Fino al 31 marzo 2025, saranno adottate alcune misure emergenziali, nel caso in cui, il bollettino emesso da Arpae, nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), ne indichi la necessità, nell’ambito territoriale della provincia di Parma, a partire dalla giornata seguente all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso.
In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria allegata, si istituisce dalle 8.30 alle 18.30 il divieto di totale di circolazione per le seguenti categorie di veicoli.
Veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
veicoli alimentati a Gpl/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
veicoli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 ed Euro 5 non conformi al regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
ciclomotori e motocicli Euro 0, Euro 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.
In tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle”.
In tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli.
a) autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
b) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall’art. 203 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del Pair 2030);
d) solo relativamente alle limitazioni strutturali, veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come disposto dall’ordinanza Sindacale OS-2024-52 del 03/07/2024.
Ulteriori informazioni sul sito internet del Comune di Parma.