
02/11/2009
h.12.00
Da domani, martedì 3 novembre2009 – e fino al 31 marzo 2010 – scatta il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 18:30, nell’area interna alle tangenziali. Il divieto riguarda:
– tutti i veicoli a benzina pre euro, ossia non rispondenti alla direttiva 91/441/CE e successive, anche se provvisti di bollino blu;
– tutti i ciclomotori ed i motocicli a due tempi pre euro, ossia non rispondenti alla normativa 97/24/CE e successive;
– tutti i veicoli diesel pre euro ed euro 1, ossia non rispondenti alla direttiva 94/12/CE e successive, anche se provvisti di bollino blu.
Saranno comunque percorribili le seguenti strade:
– Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ex-Salamini ad ingresso tangenziale nord;
– Via Emilia Ovest: dalla viabilità ovest al parcheggio scambiatore ovest;
– Via La Spezia: dalla tangenziale Sud al parcheggio Cavagnari;
– Strada Traversetolo: dalla tangenziale Sud al parcheggio scambiatore Traversetolo.
Il divieto totale di circolazione potrà essere revocato in caso di particolari condizioni che ne suggeriscano la momentanea sospensione, tra le quali la presenza di forti venti e piogge oppure di precipitazioni nevose.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è prevista la sanzione amministrativa, in misura ridotta, di Euro 78,00.
Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione le seguenti categorie:
autoveicoli ad alimentazione elettrica o ibrida;
autoveicoli ad alimentazione a gas metano o GPL;
autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologate a 4 o più posti, e con almeno 2 persone se omologate a 2 posti (car pooling);
auto condivisa (car sharing);
mezzi di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale;
mezzi per la sicurezza pubblica, della procura, veicoli adibiti a servizi di Stato, veicoli di istituti di Vigilanza;
veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (Taxi, le auto a noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc…)
veicoli delle testate radiotelevisive e degli organi di stampa;
carri funebri, mezzi di appoggio e veicoli al seguito;
veicoli e motocicli di interesse storico e collezionistico di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, come da elenco FMI;
veicoli di servizio di Enti Pubblici limitatamente ad interventi di emergenza;
autoveicoli diretti agli alberghi della città se muniti di prenotazione o fattura;
veicoli di paramedici ed assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, esclusivamente nel tragitto casa-ambulatorio-paziente;
veicoli attrezzati per il pronto intervento di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza;
veicoli:
• adibiti alla manutenzione di pozzi neri e condotti fognari limitatamente ad interventi di emergenza;
• adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici ecc.);
• adibiti al trasporto di prodotti deperibili (pane, frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latticini, sementi, latte, acqua, ecc.);
veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
veicoli di lavoratori in servizio presso aziende, o presso Enti Pubblici, o di lavoratori autonomi, in cui l’orario di servizio abbia inizio o fine in periodi non coperti dal trasporto pubblico, limitatamente ai percorsi casa-lavoro. La deroga riguarda, altresì, i lavoratori in pronta reperibilità o disponibilità per chiamate d’urgenza. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione rilasciata dal datore di lavoro o di tessera di riconoscimento dell’attività svolta, attestante la tipologia e/o la articolazione della turnazione o della pronta reperibilità. Qualora si tratti di lavoratori autonomi sarà sufficiente l’autocertificazione. Non sono valide certificazioni o autocertificazioni per percorsi casa-lavoro inferiori a due chilometri;
mezzi ufficialmente adibiti al servizio di portatori di handicap e mezzi privati con a bordo portatori di handicap, in possesso di apposito contrassegno arancione;
autoveicoli il cui conducente e proprietario sia una persona che ha compiuto il 65° anno di età;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite o trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prenotazione sanitaria.
Alla Polizia Municipale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.
Al Settore Benessere e Sostenibilità è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di comprovata necessità.
Il provvedimento si intende revocato nei giorni festivi.