
18/06/2009
h.13.40
Ill.mo Sig.
SINDACO
Ill.mo Sig.
PRESIDENTE
Consiglio Comunale
Interrogazione a risposta scritta ex art. 28 Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
Oggetto: EX PADIGLIONE VIGHI: intervento di restauro scientifico.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CHIEDONO:
a)se la qualificazione dell’intervento sull’ex Padiglione Vighi di Strada del Quartiere, come intervento di restauro scientifico risulti effettivamente conforme agli elementi progettuali, tenuto conto della descrizione dell’intervento di restauro scientifico e di ristrutturazione edilizia di cui all’Allegato della L.R. Em. Rom. 25.11.2002 n. 31 s.m.i.. Alla luce del citato Allegato, infatti, tenuto conto che vi è un cambio di destinazione d’uso da struttura ospedaliera ad alberghiera e che ben difficilmente il citato Padiglione può essere trasformato in hotel senza una redistribuzione interna, l’unica categoria plausibile appare quella della ristrutturazione edilizia;
b)posto che, in base al combinato disposto degli artt. 8 e 12 L.R. cit., il restauro scientifico risulta obbligatoriamente assoggettato a permesso di costruire, per quale ragione è stato consentito il ricorso alla D.I.A.;
c)come mai, se dai documenti emerge che vi è un cambio di destinazione d’uso, si è consentito il ricorso alla D.I.A., quando per il combinato disposto degli artt. 8 e 12 L.R. Em. Rom. 25.11.2002 n. 31 s.m.i., il mutamento di destinazione d’uso con opere è assoggettato a permesso di costruire;
d)come mai non è stato contestato il fatto che la D.I.A. non contiene l’indicazione del mutamento di destinazione d’uso con opere come caratteristica dell’intervento;
e)se si è verificata l’assenza di vincolo o della condizione per la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, considerato sia che l’edificio ha più di cinquant’anni, sia che il complesso unitamente al suo giardino potrebbe rientrare tra i beni paesaggistici (art. 134, lett. C, Cod. cit.);
f)se si sono consultate le competenti Sovrintendenze, non rientrando (anche ammesso che si tratti di restauro scientifico) l’intervento in esame tra quelli non soggetti ad autorizzazione dell’art. 149 del Codice citato;
g)se vi è differenza tra il contributo di costruzione previsto per il restauro scientifico e quello previsto per la ristrutturazione edilizia;
h)se si è definitivamente operato il calcolo del contributo di costruzione (nota 13.2.09 n. 26609 2009.VI/3/1.2475 del Dirigente del Servizio Ordinamento e Fonti delle Autonomie Locali, e se, sulla base del calcolo, si è verificata la correttezza del calcolo del Progettista o se questo è risultato in contrasto con il T.U. Edilizia e con la legislazione regionale;
i)se la linea indicata dal Dirigente del Servizio Ordinamento e Fonti delle Autonomie Locali, con la nota 13.02.09 n. 26609.2009.IV/3/1.2475, è stata seguita o è seguita correntemente, posto che la stessa (linea) appare in contrasto con l’obbligo di determinazione e di corresponsione del contributo di costruzione al momento della presentazione della D.I.A. (art. 27 L.R. Em. Rom. 25.11.2002 n. 31 s.m.i.). Né la prescrizione decennale del credito non è rilievo sufficiente ad eludere il precetto legislativo citato;
j)quale determinazione si è raggiunta, conseguentemente alla esatta quantificazione del contributo di costruzione, in ordine all’eventuale responsabilità del progettista per l’indicazione diversa da quella di legge (ove la circostanza sia accertata) dell’entità del contributo di costruzione (nota 26609 citata);
k)su quali basi si è pervenuti alla quantificazione della monetizzazione dei parcheggi pubblici in € 280.789,89 quando nel parere (10.2.2009 prot. gen,. 25283 del Servizio Servizi All’Impresa e All’Edilizia), si ipotizzava, seppur problematicamente, una quantificazione di € 561.599.78.
Al riguardo si osserva che:
1) il parere richiesto ad esperto di indiscusso prestigio – peraltro, non sottoscritto, almeno nella copia autentica rilasciata agli scriventi – si conclude in termini del tutto problematici: “Le due tesi, ripetesi, sono entrambe plausibili. Dovendo esprimere una personale preferenza (e fermo restando che una risposta certa non sembra possibile) propenderei piuttosto per la seconda tesi”;
2) le sentenze più recenti tanto della Giustizia Amministrativa (T.A.R. Liguria, Genova sez. I, 07.03.2008 n. 379; T.A.R. Piemonte sez. I, n. 2565/2008, 10.10.2008), quanto della Corte di Cassazione sez. II, 11.02.2008 n. 3199 e 03.03.2008 n. 5741 ribadiscono l’inderogabilità del solo articolo 9 I° comma n. 2 del D.M. 02.04.68 n. 1444, in quanto la stessa disposizione sancisce una “distanza minima assoluta” di metri 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, mentre tutte le altre disposizioni del Dm. danno indicazioni di quantità minime, lasciando al pianificatore comunale l’identificazione dell’esatta misura: art. 3 “dotazione minima, inderogabile, di mq. 18”; art. 4 “quantità minima di spazio”; art. 5 “superficie non inferiore a…e quantità minima …”;
3) nel caso, la disciplina da applicarsi è rappresentata, pertanto, soltanto dalle norme vigenti del Comune di Parma, cosicché il calcolo esatto sembra essere quello di € 561.599,78 di cui al punto 2 della nota 10.02.2009 prot. 25283 VI/3/1.2475 a firma del Dirigente del Servizio Servizi all’impresa e all’edilizia, e non quello di cui alla deliberazione di Giunta Municipale 370/19 del 2.04.2009.
l) come mai la deliberazione di Giunta Municipale 370/19 non contiene la prescritta motivazione in ordine all’impossibilità di realizzare i parcheggi di pertinenza;
m)se non si ritiene di avviare il procedimento di annullamento e come meglio della D.I.A..
Giorgio Pagliari