Romanini: legge per distinguere tra pane fresco e conservato

Norme che fanno chiarezza e giustizia sul pane fresco, che valorizzano chi lo produce e informano chi lo consuma. E’ La proposta di legge dell’on Giuseppe Romanini “Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane” presentata oggi alla Camera dei Deputati. Un lavoro nato a Parma, da una sollecitazione di uno dei panificatori storici del territorio Mauro Alinovi, rappresentante della Fippa associazione che con Fiesa e Assopan ha collaborato alla stesura del testo.

Il percorso della legge prende il via da una carenza legislativa ha spiegato Romanini, riferendosi alle norme sul pane contenute nell’articolo 4 del decreto Bersani sulle liberalizzazioni e che avrebbero dovuto diventare operative con un decreto ministeriale. Proprio in questi giorni su iniziativa del Mise è stato approvato dalla conferenza Stato Regioni il nuovo schema di decreto.

Questa proposta non è limitata all’urgenza posta dalla mancata conversione del decreto – ha detto Romanini ci assumiamo il merito di aver sollevato l’interesse del governo su questo, ma il valore del lavoro che presentiamo è quello di un testo unico che affronta il tema a 360 gradi. Abbiamo voluto affrontarlo nella sua complessità perché  le trasformazioni tecnologiche e sociali, soprattutto a partire dalle tecniche del freddo, hanno cambiato questa attività e il lavoro artigianale.  In questo modo potremo dare competitività a un comparto e tutelare patrimonio di qualità del nostro agroalimentare e dare, come è nelle intenzioni del governo e ministero, tutte le informazioni ai consumatori”.

Dunque il testo Romanini propone  un nuovo e più attuale quadro legislativo che aggiorna la normativa nazionale del settore della panificazione, nuove norme pensate per rendere, da un lato, le informazioni più efficaci e veritiere, accompagnando gli acquirenti, e dall’altro, per consentire alle imprese di panificazione di aumentare e di valorizzare le peculiarità artigianali delle loro attività e dei loro prodotti. Nel testo vengono stabilite le finalità (articolo 1), la definizione del pane (articolo 2), di prodotto intermedio di panificazione (articolo 3), di lieviti utilizzabili (articolo 4) e di paste acide (articolo 5). Le norme, inoltre, definiscono l’attività di panificio e la modalità di vendita (articolo 6), le caratteristiche del forno di qualità (articolo 7) e i compiti del responsabile dell’attività produttiva (articolo 8). Seguono l’articolo 9 sul mutuo riconoscimento, l’articolo 10 sul pane tradizionale di alta qualità e su contributi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il sostegno della promozione del pane fresco e del pane tradizionale, concludendo con l’articolo 11 dedicato all’attività di vigilanza e l’articolo 12 recante abrogazioni.

“I testi unici buona pratica consentono di individuare il problema chiarire le groviglio normative e mettono in condizioni di operare al meglio chi fa le norme. Su alcuni settori stiamo intervenendo in questa chiave e salutiamo positivamente questa iniziativa assunta in collaborazione con associazioni” – ha detto il presidente della Commissione Agricoltura Luca Sani annunciando l’intenzione di avviare in tempi rapidi l’esame della legge.

Soddisfazione espressa anche dai rappresentati delle associazioni dei panificatori intervenuti alla conferenza stampa a Montecitorio: Roberto Capello presidente Fippa, Gaetano Pergamo direttore Fiesa, Claudio Conti presidente Assipan, Edvino Jerian presidente Ebipan.

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