Caldaie, da Federconsumatori i chiarimenti per la manutenzione

Federconsumatori Parma ricorda a tutti i consumatori che in base alle norme di legge (dpr 74/13; Del RER 156/2008 all. L) bisogna provvedere a due operazioni importanti: 1) manutenzione della caldaia; 2) controllo gas di combustione.

La manutenzione della caldaia deve essere eseguita da ditte abilitate con la periodicità prescritta dal costruttore nelle istruzioni tecniche.

Il controllo fumi invece deve essere eseguito con le cadenze illustrate nello specchietto sotto riportato:

Tipologia impianto Cadenza minima controllo fumi
Caldaia combustibile liquido o solido di potenza inferiore a 35 KW Ogni anno
Caldaia a gas di potenza inferiore a 35 KW con camera aperta installato fuori da locali abitati o a camera stagna di anzianità inferiore a 4 anni Ogni 4 anni
Caldaia a gas di potenza inferiore a 35 KW con camera aperta installato dentro a locali abitati o a camera stagna di anzianità superiore a 4 anni Ogni 2 anni
Caldaia a gas di potenza inferiore a 35 KW con camera aperta installato dentro locali abitati di anzianità inferiore a 4 anni Ogni 2 anni

Per quanto riguarda gli impianti > di 35 KW i controlli di efficienza energetica devono essere eseguiti almeno una volta l’anno e l’impianto deve essere affidato ad un responsabile dell’esercizio e manutenzione che deve conservare presso l’immobile in cui è situato l’impianto il libretto di centrale, il libretto di uso/manutenzione, la dichiarazione di conformità.

Le caldaie murali non possono superare i 35 KW di potenza e per gli impianti > 35 KW occorre un apposito locale caldaia

Importante: la validità della Attestazione di Prestazione Energetica dura 10 anni salvo ristrutturazioni ma è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio.

Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

Importante ricordare infine che dal 15 ottobre 2014 è in vigore l’obbligo del NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO UNIFICATO CALDAIE E CONDIZIONATORI ed al primo intervento di manutenzione utile tale libretto può essere richiesto alla ditta che effettua la manutenzione e che provvederà ad aggiornarlo.

Federconsumatori Parma

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