Antiriciclaggio, Federconsumatori: “Fate attenzione nella compilazione degli assegni”

Da luglio 2017 vi è stato un inasprimento delle sanzioni in tema di antiriciclaggio.

Il nuovo regime sanzionatorio.

Le fattispecie sanzionatorie amministrative, previste per la violazione delle limitazioni sull’uso di strumenti finanziari, disciplinate dagli artt. 49 e 50 del D.Lgs n. 231/2007, sono contemplate dall’art. 63 del medesimo decreto.
1) E’ prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, in caso di:  – trasferimenti di contanti e titoli al portatore > 2.999 euro tra soggetti non abilitati;
– rimesse di denaro all’estero per importi > 999 euro;
– negoziazione a pronti di valuta estera per importi > 2.999  euro;
– assegni bancari e postali emessi per importi >  999 euro senza l’indicazione del beneficiario o della clausola di non trasferibilità;
– assegni bancari e postali emessi all’ordine del traente, girati per finalità diverse dall’incasso;
– assegni circolari, vaglia postali e cambiari emessi senza l’indicazione del beneficiario, ovvero della clausola di non trasferibilità.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, le misure edittali sono quintuplicate, applicandosi, di conseguenza, da 15.000 a 250.000 euro.

La norma conferma salva l’efficacia degli atti commessi in violazione delle presenti disposizioni.

Ai sensi dell’articolo 63, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, sempre fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 a €. 50.000,00.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a €. 250.000,00, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

VADEMECUM SUGLI ASSEGNI
Gli assegni bancari vanno compilati in ogni parte e per importi superiori ad € 1000 devono riportare la dicitura NON TRASFERIBILE. Tutti i libretti di assegni emessi negli ultimi anni riportano già tale dicitura. Se state usando un vecchio libretto, potete già inserire a mano la dicitura non trasferibile su tutti gli assegni ancora da compilare oppure cambiare libretto in banca (che è sempre la soluzione migliore per evitare errori).  Il funzionario di banca dovrebbe controllare prima di far incassare al cliente un titolo privo della dicitura non trasferibile. Ciò dovrebbe far parte dei doveri di diligenza e correttezza professionale cui tutti i funzionari di banca sono tenuti in ragione delle loro funzioni.

COSA FARE QUANDO SI RICEVE LA NOTIFICA DELL’ACCERTATA VIOLAZIONE
Inviare una lettera di osservazioni difensive entro 30 giorni. Eventualmente chiedere l’audizione personale.
Attendere l’invio del decreto con la sanzione comminata e chiedere di essere ammessi al pagamento in misura ridotta o impugnare davanti al Tribunale competente. Rivolgersi alla più vicina sede Federconsumatori per la consulenza legale.

Avv. Silvia Dodi, consulente Federconsumatori Parma

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