Lancio di rifiuti dal condominio: gettare terriccio, mozziconi di sigaretta e cenere è un reato penale punibile con l’arresto fino ad un mese

Parte oggi la collaborazione tra ParmaDaily e l’avvocato parmigiano Barbara Ponzi che, in modo semplice, informerà i cittadini su alcuni importanti aspetti legislativi della vita di tutti i giorni…. informazioni che è quantomai utile conoscere per non incorrere in problemi con la Giustizia.

L’articolo odierno prende spunto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 44458 del 04/11/2015) che ha censurato la condotta di un Condomino che, per molto tempo, ha continuato a gettare rifiuti dal proprio balcone che andavano così ad accumularsi nell’area cortilizia comune sottostante.

In particolare i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto l’incivile comportamento dell’imputato idoneo ad integrare la fattispecie criminosa di “getto di cose pericolose” di cui all’art. 674 del c.p. che, punisce con l’arresto fino ad un mese o l’ammenda fino ad € 206,00, “chiunque getta o versa, in un luogo pubblico o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, oppure nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.

Dunque qualsiasi atto o fatto idoneo a recare, anche in ambito condominiale, disagio, fastidio o disturbo, turbando per un apprezzabile lasso di tempo, il modo di vivere quotidiano, costituisce “molestia” rilevante a far scattare l’incriminazione penale ai sensi del sopra citato articolo.

Ma quali sono, oltre al getto di veri e propri rifiuti, le altre ipotesi idonee ad integrare la contravvenzione di “getto di cose pericolose”?

Su tale reato si è più volte espressa, in passato, la Cassazione, che in una occasione aveva, ad esempio, condannato una condomina che, ripetutamente, gettava i mozziconi di sigarette, cenere, e detersivi corrosivi, come la candeggina, sul balcone sottostante al proprio appartamento. (Cass. sentenza n. 16459/2013).

Rientra ancora nel reato in commento anche il comportamento di chi innaffia piante e fiori gettando fango e il terriccio nell’appartamento sottostante imbrattandone i vetri e il davanzale (Cass. sent. n. 15956/2014) oltre che la condotta di chi non presta il dovuto controllo sul proprio animale domestico e consente che i suoi escrementi sporchino i piani sottostanti. (Cass. sent. n. 32063/2008).

Possono, inoltre, integrare il reato le esalazioni di “odore” moleste, nauseanti o puzzolenti, ove presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o comunque idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione. (Cass. 1160/1994).

Infine si realizza il reato in questione anche se la molestia è provocata dalla immissione di gas, fumi o vapori, come nel caso di un’autovettura (diesel nel caso di specie) lasciata per molto tempo  con il motore acceso nel cortile condominiale (Pret. Brunico del 14/03/1989) oppure nel caso di emissioni di monossido di carbonio e fumi superiori alla normale tollerabilità, provocate dall’impianto termico condominiale e di cui si era accertata la presenza all’interno dell’appartamento di un condominio. (Cass. sent. del 21/06/2007)

Al contrario, non risponde di tale reato il condomino che scuote tappeti o tovaglie, facendo, così, cadere briciole e polvere sulle finestre e sul terrazzo del condomino sottostante, come chi spazza l’acqua piovana o l’acqua disciolta delle neve dal proprio balcone o terrazzo sporcando i piani sottostanti. (Cass. sent. n. 27625/2012 e Pret. Foligno del 16/11/1984).

Anche in ambito condominiale è, pertanto, opportuno, al fine di non incorrere in alcuna responsabilità civile e penale, prestare molta attenzione a non gettare e a non versare sull’altrui proprietà cose pericolose o comunque a non farsi autore di immissioni che superino la normale tollerabilità del vicino.

Avv. Barbara Ponzi

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