MNC: “La buona fede non colposa non vale per i disabili?”

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Con Sentenza n. 1385-2016 del 29-06-2016, dispositivo letto in udienza oralmente, il GdP di Parma, d.ssa Germana Cesaretti accoglieva il ricorso presentato dai legali di MNC in favore di un disabile che si era visto recapitare ben 6 verbali di contravvenzione per esser transitato sulle corsie preferenziali dei Bus: quasi 540 euro complessivi costituivano la sanzione originale, poi raddoppiata.

In un primo momento l’associato si era rivolto personalmente al Prefetto, tramite un proprio ricorso, deducendo il fatto che essendo disabile aveva diritto a transitare su dette corsie in virtu’ di apposita autorizzazione.

Il prefetto non solo non accoglieva il ricorso volto a far archiviare le contravvenzioni in parola, ma condannava addirittura il ricorrente al doppio della somma originale, quindi € 1081,20

Rivoltosi alla nostra associazione, veniva preparato un ricorso in appello all’ufficio del Gdp di Parma dai Legali di MNC contro il provvedimento prefettizio.

Dopo un paio di udienze, il Gdp Cesaretti accoglieva il ricorso contro l’ordinanza prefettizia, annullando in toto le contravvenzioni, e leggendo il dispositivo in udienza.

Veniva invocato ed accolto il principio della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “ il contrassegno invalidi e’ valido su tutto il territorio nazionale e le eventuali falle del sistema amministrativo del Comune relative alla gestione dei dati rilasciati dall’Ente stesso, non possono ricadere sul cittadino che e’ in regola con le autorizzazioni di Legge.

La motivazione posta alla base del provvedimento prefettizio, cioe’ che il cittadino non aveva effettuato alcuna preventiva comunicazione, e’ inconferente in fatto ed in diritto.

Essere titolare di detto contrassegno  e’ circostanza da sola sufficiente, a prescindere dalla comunicazione della targa del veicolo utilizzato, per legittimare il transito nelle corsie riservate.”

Vi e’ da chiedersi , a questo punto, per quale ragione la Prefettura non abbia utilizzato la motivazione, adottata a suo tempo per gli amministratori comunali (leggi), anche per il disabile ricorrente archiviando i relativi verbali.

Infatti, nel caso dei tre componenti della Giunta Comunale, Vagnozzi, Paci e Ferretti, i preavvisi di verbale furono archiviati de plano dall’autorita’ prefettizia su semplice richiesta del comandante della Polizia Municipale, dott.G Noe’,  senza che venisse proposto il ricorso di rito al Giudice di Pace o al Prefetto come accade ai comuni mortali.

Il Prefetto accoglieva il ricorso del comandante Noe’ ed il principio, assolutamente nuovo in Giurisprudenza,  della “Buona fede non Colposa”, per essere i medesimi amministratori autorizzati a parcheggiare sotto i portici del Grano.

In conclusione, se tutti quanti erano provvisti di regolare autorizzazione, sia i componenti della Giunta Comunale di Parma, che l’automobilista disabile, perche’ vi e’ stata questa disparita’ di trattamento nel caso dell’automobilista disabile?

Forse la Legge non e’ uguale per tutti?

Per tale ragione Mnc scrivera’ immediatamente una formale missiva al Ministro degli Interni, rappresentando quanto accaduto.

Dott. Filippo Greci Pres. Naz. MNC

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