La tutela dei lavoratori disabili sul luogo di lavoro

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La legge per tutti. Per una persona diversamente abile l’inserimento nel modo del lavoro oltre a rappresentare un valido strumento per l’acquisizione di un certo grado di autonomia ed indipendenza, costituisce anche un fattore che favorisce l’inclusione e l’integrazione dei lavoratori disabili nel tessuto economico e sociale.

Per questa ragione la nostra Costituzione, fin dalla sua approvazione, ha riconosciuto- allo scopo specifico di valorizzare le residue capacità lavorative del disabile e di collocarlo nella occupazione a lui più idonea e al contempo più proficua per la realtà lavorativa- agli inabili ai minorati il diritto all’eduzione ed all’avviamento professionale.

Questo fondamentale diritto delle persone disabili al lavoro presuppone un duplice obbligo a carico del datore di lavoro: da un lato quello di adottare tutte quelle misure che proibiscono ogni forma di discriminazione e, dall’altro lato, quello di definire sempre sulla base dell’eguaglianza con gli altri lavoratori, forme di tutela che assicurino ai lavoratori diversamente abili condizioni di lavoro sicure e salubri.

Sotto quest’ultimo aspetto il D.lgs. n. 81/2008, noto anche come Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, affida la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori disabili alla preventiva valutazione dei rischi, imponendo al datore di lavoro di individuare, in modo razionale e secondo una specifica procedura, le caratteristiche della propria realtà organizzativa e produttiva, al fine di scegliere le misure più idonee a realizzare un modello di prevenzione adatto a tutelare i propri lavoratori e tutti coloro che a vario titolo, intervengono od operano nell’ambito del contesto aziendale. In particolare l’art. 28 del sopra citato Testo Unico stabilisce che la valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, ricomprendendovi in tale ultima nozione, come stabilito dal Ministero del lavoro e previdenza sociale con circolare del 7 agosto 1995, n. 102, “quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad uno stesso pericolo sono comparativamente maggiori per cause soggettive dipendenti dai lavoratori medesimi e evidenziate a seguito della valutazione dei rischi”.

Proprio in questo contesto, pertanto, il fattore connesso alla disabilità, in quanto dipendente da cause soggettive, merita una valorizzazione e una apposita valutazione tra i cosiddetti “rischi particolari”, con obbligo del datore di lavoro di introdurre tutte quelle misure di prevenzione che consentono di eliminare i rischi alla fonte e di adeguare il lavoro ai lavoratori e non viceversa. In questa direzione anche l’art. 63 del D.lgs. n. 81/2008 che dopo aver stabilito che i luoghi di lavoro, ed in particolare le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili, rimarca anche l’importanza di adottare misure idonee sia per consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale, sia per gestire le emergenze con relativa pianificazione delle misure antincendio e delle procedura di evacuazione del luogo di lavoro.

Per concludere, una corretta prevenzione dei rischi che possono insorgere nei confronti dei lavoratori disabili è quella che prevede necessariamente un coinvolgimento attivo di tali lavoratori nel processo volto ad individuare una “sistemazione ragionevole” dell’attività lavorativa, dell’ambiente in cui si svolge, nonché delle attrezzature di lavoro e dei relativi dispositivi, senza dimenticare, come affermato dalla Agenzia Europa per la salute e la sicurezza sul lavoro che “un luogo di lavoro accessibile e sicuro per disabili è a maggior ragione più sicuro ed accessibile per tutti i dipendenti”.

Studio legale Avv. Barbara Ponzi

E-mail: barbara.ponzi@gmail.com

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